Aumento Bonus affitto 2021: Ecco i beneficiari!
Sommario
Aumento Bonus affitto 2021, La Commissione europea ha deciso di autorizzare l’estendere il credito di imposta per le partite Iva.
Ciò permette di poter ampliare e prolungare l’applicazione del credito di imposta pari al 60% sugli affitti.
La conferma è arrivata il 28 ottobre 2020, però con mancata comunicazione ufficiale da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Aumento Bonus affitto 2021: i nuovi beneficiari!
L’aumento bonus affitto 2021 avrebbe dovuto rispettare la normativa relativa agli aiuti di Stato.
Viene prevista questa proroga fino a dicembre 2020, del credito di imposta del 60% per le attività che operano nel comparto del turismo, purché abbiano registrato un calo del fatturato pari ad almeno il 50%.
A fermare l’accesso all’aumento bonus affitto 2021, in un primis ci pensava l’Agenzia delle Entrate.
Ed aveva spigato che il credito d’imposta alle strutture termali ed alle imprese del turismo dovesse essere subordinato al via libera dell’Europa. Che finalmente è arrivato.
Quanto può chiedere ogni singola famiglia?
Nel caso in cui l’inquilino possa diventare morosa in maniera involontaria, il Fondo Morosità incolpevole emette un contributo della somma massima fino a 8.000 euro.
Questo contributo viene emesso nel caso in cui:
- Il proprietario rinunci allo sfratto. Il questo caso il bonus affitto copre tutte le morosità pregresse, fino ad un tetto massimo di 8.000 euro;
- Nel caso in cui il proprietario opti per un proroga allo sfratto. In questo caso il bonus affitto coprirà i mesi interessati dal differimento, per un periodo massimo di 6 mesi + 3 mesi pregressi;
- Nel caso in cui venga stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio diverso rispetto a quello oggetto di sfratto esecutivo. Il contributo per l’affitto coprirà un massimo di 3 mesi.
Per poter richiedere l’aumento Bonus affitto 2021, l’inquilino dovrà essere:
- Cittadino italiano;
- Avere la residenza nel comune in cui presenta la domanda;
- Avere un regolare contratto d’affitto registrato all’Agenzia delle Entrate;
- Non essere assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica o comunale;
- L’abitazione deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 ed A9;
- La famiglia non deve aver ricevuto altri contributi per l’affitto;
- Il reddito Iseee varia da comune a comune.
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