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Assegno di natalità (Bonus Bebè) per i nati nel 2018

Assegno di natalità |  L‘INPS mette a disposizione strumenti a sostegno della famiglia in favore dei lavoratori stranieri che risiedono in Italia e che soddisfano determinati requisiti di legge.
Tra questi abbiamo l’Assegno di natalità.

Cos’è l’ Assegno di natalità?

L’assegno di natalità (anche detto “Bonus Bebè”) è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 con un ISEE non superiore a 25.000 euro.

L’assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

Il beneficio è stato istituito dall’articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità per l’anno 2015), mentre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative. L’articolo 1, commi 248 e 249, legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (legge di bilancio 2018) ha riconosciuto il beneficio anche per i nati e adottati nel 2018 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

A chi è rivolto l’Assegno di natalità

Possono beneficiare del bonus i nuclei familiari con un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 25.000 euro.

Assegno di natalità : Come funziona?

Decorrenza e durata

L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

Se l’assegno non può più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore), l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice, che dispone la decadenza dalla potestà o l’affidamento esclusivo all’altro genitore.

In questo caso l’assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

Per l’affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel 2018, l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

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In caso di decesso del genitore richiedente, l’erogazione dell’assegno prosegue a favore dell’altro genitore convivente col figlio.

Quest’ultimo deve fornire all’INPS gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell’assegno entro 90 giorni dalla data del decesso.

In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

L’assegno è corrisposto mensilmente per i nati, adottati o in affido preadottivo nel 2018 per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.

Quanto spetta:

La misura dell’assegno dipende dall’ ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno. Con ISEE minorenni inferiore ai 7.000 euro la misura è di 1.920 euro.

Con ISEE minorenni compreso tra 7.000 euro e 25.000 euro annui la misura è di 960 euro.

Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente. In sede di invio della domanda è necessario allegare il modello SR/163, in mancanza la domanda rimane sospesa.

Se la domanda è stata presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace di agire, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore.

Se il figlio nato o adottato è collocato temporaneamente presso un’altra famiglia secondo l’art. 2 della legge 184 del 1983, l’assegno è corrisposto all’affidatario che ne fa richiesta e solo per la durata dell’affidamento.

Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

Decadenza:

L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina quando:

  • il figlio compie un anno o si raggiunge un anno dall’ingresso in famiglia per i nati-adottati in affido preadottivo nel 2018. L’anno si calcola a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia (questo mese incluso);
  • il figlio raggiunge i 18 anni di età;
  • il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, revoca dell’affidamento, ISEEminorenni superiore a 25.000 euro annui).

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Altre cause di decadenza sono:

  • il decesso del figlio;
  • la revoca dell’adozione;
  • la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • l’affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
  • l’affidamento del minore a terzi;
  • provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo.
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Il richiedente deve comunicare all’INPS la perdita di uno dei requisiti entro 30 giorni. Se il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge o se si verifica una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall’altro genitore o, in caso di affidamento temporaneo, dall’affidatario.

Assegno di natalità : Domanda

Requisiti:

La domanda può essere presentata dal genitore che abbia:

  • cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo n. 30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
  • residenza in Italia;
  • convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune);
  • ISEE del nucleo familiare del richiedente (o del minore se fa nucleo a sé perché affidato), non superiore a 25.000 euro al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio. Rileva l’ ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno visualizzabile nella specifica tabella dell’attestazione, denominata “prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario.

In questo caso il requisito dell’ ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé, ma l’affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.

In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.

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Se il genitore che ha i requisiti per avere l’assegno è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda è presentata a suo nome dal suo legale rappresentante.

Per poter richiedere l’assegno è necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013.

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Nel nucleo familiare indicato nella DSU deve essere presente il figlio nato, adottato o in affido preadottivo per il quale si richiede l’assegno. Visto che la DSU scade il 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione, ogni anno ne va presentata una nuova.

In caso contrario, il pagamento dell’assegno viene sospeso finché non si presenta una nuova DSU per il rinnovo dell’ ISEE.

Se la DSU non viene presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno la domanda decade con conseguente perdita della relativa annualità.

È possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il bimestre di validità dello stesso, se tale indicatore non è superiore a 25.000 euro annui. In tal caso, l’importo dell’assegno si determina in base al valore dell’ ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.

L’ ISEE corrente, scaduti i due mesi di validità, può essere rinnovato previa presentazione di un’altra DSU modulo sostitutivo. Altrimenti, scaduto l’ ISEE corrente, se non viene presentata una nuova DSU modulo sostitutivo, verrà presa a riferimento l’ultima DSU presentata e l’ ISEE ordinario rilasciato per effetto della stessa.

Solo la DSU va presentata ogni anno e non c’è bisogno di fare una nuova domanda.

Quando fare la domanda per l’Assegno di natalità?

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare.
In caso di affido temporaneo, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

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Come fare la domanda?

La domanda di assegno si presenta online all’INPS, di regola, una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio dedicato, che permette di visualizzarne anche l’esito.

Al termine dell’istruttoria, il richiedente riceve un sms che lo avverte sulla definizione della domanda.

Da quel momento può visualizzare l’esito della domanda (accolta o respinta) accedendo nuovamente al servizio e selezionando nel menu interno la voce “Consultazione domande”.

Se nel compilare la domanda online l’utente inserisce anche il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), può ricevere direttamente nella sua casella PEC il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda.

In alternativa, si può fare domanda tramite: Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

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