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Visto per adozione: Ecco quali sono i requisiti!

Vediamo insieme in questo breve articolo quali sono i requisiti necessari per ottenere il Visto per adozione previsto dalla legge 31 dicembre 1998 n. 476, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l’ingresso ed il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione.

Visto per adozione:

Il visto per adozione consente l’ingresso in Italia ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato presso gli adottanti o gli affidatari, allo straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale.

Rilascio Visto per adozione:

Il rilascio del visto è pertanto subordinato all’emanazione della prescritta autorizzazione ed alla sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

  • Dichiarazione di idoneità all’adozione, rilasciata dal Tribunale italiano dei minorenni competente per distretto di appartenenza dei genitori adottanti, ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 184, sulla “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”;
  • Provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale;
  • Dichiarazione di conformità del provvedimento alla legislazione dello Stato straniero, emessa dall’autorità consolare italiana competente per luogo d’emissione del provvedimento.
Da leggere:  Controllo permesso di soggiorno online: Guida completa!

Visto per adozione: Ingresso in Italia

Una volta che il minore è entrato in Italia, la Questura competente rilascia in suo favore un permesso di soggiorno per adozione.

La procedura di adozione si conclude con l’ordine da parte del Tribunale per i Minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile.

Con la trascrizione il minore diviene cittadino italiano (art. 34, comma 3, della legge 184/1983).

Adozione da parte di coppie italiane residenti all’estero:

L’adozione pronunciata dall’Autorità competente di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia dal Tribunale per i Minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione (art. 36 della legge n.184/1983).

Il Tribunale per i Minorenni competente è quello del luogo di ultima residenza della coppia o, nel caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l’ultima residenza, quello di Roma.”

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