Visto per affari in Italia: Quali sono i requisiti per il rilascio?
Sommario
Quali sono i requisiti per l’ottenimento del visto per affari in Italia? In questo articolo vediamo passo per passo chi viene rilasciato e quali sono i documenti necessari per la richiesta!
Visto per affari in Italia: Direttiva
Il visto per affari in Italia è una tipologia specificamente prevista dal D.M. 850 del 2011. Si tratta di un visto di ingresso per un soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni) che viene rilasciato allo straniero che intenda viaggiare in Italia per:
- Finalità economico-commerciali;
- Contatti o trattative;
- L’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell’ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale;
- Per la visita alle strutture dell’impresa italiana, ovvero per la partecipazione a mostre o fiere di settore
in Italia.
Come ottenere il visto per affari in Italia?
Per l’ottenimento del visto d’ingresso il cittadino straniero deve esibire sufficiente documentazione
atta a comprovare:
Condizione di operatore economico-commerciale:
Il richiedente del visto per affari in Italia deve dimostrare attraverso apposita documentazione il ruolo o la posizione professionale che ricopre all’interno dell’azienda presso la quale svolge la sua funzione.
Finalità del viaggio per il quale è richiesto il visto:
Bisogna allegare alla richiesta la documentazione comprovante la finalità del viaggio.
Mezzi economici:
Altro requisito per l’ottenimento è il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in ogni caso non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la direttiva di cui all’art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Disponibilità di un alloggio:
Il richiedente deve anche poter disporre di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità.
Assicurazione sanitaria:
Per ottenere il visto per affari il richiedente deve anche munirsi di assicurazione sanitaria di cui alla Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.
Lettera di invito:
L’istanza di rilascio del visto d’ingresso deve essere accompagnata da una “dichiarazione d’invito” sottoscritta dall’Ente o dalla stessa impresa italiana, con la quale si indichi:
- il periodo ed il motivo del soggiorno richiesto,
- nonché l’attività che sarà svolta dallo straniero invitato.
La dichiarazione di presenza:
Al momento dell’ingresso in Italia lo straniero deve effettuare una dichiarazione di presenza (o di soggiorno) che va resa alla Polizia di frontiera oppure, qualora lo straniero entri in Italia da un Paese appartenente all’Area Schengen entro 8 giorni dall’ingresso, all’Ufficio stranieri della Questura del Comune presso il quale lo straniero soggiornerà.
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