Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio: Come avviene?

Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può essere effettuato durante il periodo di gravidanza o in qualunque momento successivo alla nascita.  Vediamo insieme la procedura!

Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio:

Il riconoscimento di un figlio è disciplinato dal codice civile italiano e consiste nell’atto di dichiarare il rapporto di filiazione e di genitorialità dell proprio figlio anche quando è nato fuori dal matrimonio.

Con il riconoscimento il genitore assume la responsabilità civile e penale del bambino e gli obblighi che ne derivano. Questi obblighi sono di carattere:

Dopo il riconoscimento il genitore acquista diritti e doveri che derivano dal rapporto di genitorialità:

Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio: Durante la gravidanza

Si tratta di una pre-regolarizzazione del filio che verrà al mondo.  In questo modo si garantisce il sorgere del rapporto di filiazione anche nel caso in cui, la madre e/o il padre, non possano presentarsi a rendere la denuncia di nascita.

I genitori non devono essere tra loro parenti o affini nei gradi che ostano il riconoscimento.

Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio: Dopo la nascita del figlio

In questo caso la domanda di riconoscimento si modifica a seconda dell’età del figlio.

Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio: A chi rivolgersi?

La pratica di riconoscimento si svolge su appuntamento, da concordare telefonicamente con il Responsabile del procedimento.

Per procedere al riconoscimento ci si deve rivolgere:

Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio: Documenti necessari

I documenti necessari per il riconoscimento sono:

Il certificato medico di gravidanza deve essere legalizzato dall’azienda sanitaria competente; con l’indicazione del tempo di gestazione e della data presunta del parto.

In più per gli stranieri:

Il certificato di idoneità al riconoscimento è rilasciato dalla Rappresentanza Consolare del Paese straniero in Italia, sempre che il rinvio alla legge straniera consente l’instaurarsi del rapporto di filiazione.

Attribuzione del cognome:

Se il figlio vine riconosciuto solo dalla madre, alla nascita riceve il cognome di quest’ultima,

Quando il riconoscimento del padre avviene successivamente a quello della madre, il figlio potrà assumere il cognome del padre aggiungendolo (anteposto/posposto) o sostituendolo a quello della madre, o può anche mantenere il cognome materno.

Se viene riconosciuto da entrambi prende il cognome del padre.

Nel caso di cittadini stranieri:prevale la legge del paese straniero, pertanto, l’attribuzione del cognome sarà attestato dall’Autorità straniera.

Per i maggiorenni deciderà il figlio riconosciuto.

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