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Reddito di cittadinanza: sì bonus 600 euro ai beneficiari!

I beneficiari del reddito di cittadinanza potranno richiedere e in secondo momento ricevere il bonus 600 euro nel decreto di aprile che dovrebbe essere emanato nel mese di maggio. Vediamo come ottenerlo.

Nell’attesa del Consiglio dei Ministri che è previsto per questa settimana, nonostante il testo in bozza che è circolato nelle ultime ore sembra confermare che alcuni, però non tutti, i beneficiari del reddito di cittadinanza potranno ricevere il bonus 600 euro.

Inoltre il nuovo decreto in esame prevede anche la compatibilità del beneficio, con il reddito di emergenza. Questa una nuova novità del mese di maggio per chi non ha potuto beneficiare di altro sussidio il mese scorso.

Come precedentemente successo con il decreto Cura Italia di marzo convertito successivamente nella legge n.27/2020, anche la condizionalità, verrà sospesa per coloro che percepiscono il sussidio per altri due mesi.

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Sì al bonus 600 euro ai beneficiari di Reddito di cittadinanza!

Sì al bonus 600 euro ai beneficiari di Reddito di cittadinanza!
Sì al bonus 600 euro ai beneficiari di Reddito di cittadinanza!

E’ in arrivo il bonus 600 euro anche per i beneficiari del sussidio. Cosa che fino ad oggi non era prevista dal Cura Italia. A stabilirlo è il nuovo ex decreto di aprile o per essere più precisi la sua bozza in attesa del testo ufficiale.

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Il comma 19 dell’articolo 22 riferito al bonus 600 euro che per qualcuno diventa di 1.000 per il prossimo mese, recita che:

“Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sono altresì riconosciute ai soli percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Fino al raggiungimento della somma complessiva di 600 euro se l’importo del reddito di cittadinanza in godimento è inferiore a 600 euro.”

Di conseguenza il bonus 600 euro dovrebbe essere riconosciuto a titolo integrativo. Ovvero chi ne avrà diritto potrà percepire la somma determinata, nel momento in cui il reddito di cittadinanza non superi i 600 euro, dalla differenza tra 600 e l’importo del beneficio.

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A chi spetta il Bonus 600 euro e reddito di cittadinanza?

A nostra conoscenza nel decreto Cura Italia il bonus 600 euro non era solamente riservato a coloro che percepivano il reddito di cittadinanza. Infatti c’era chiaramente scritto nero su bianco nell’articolo 31 che:

“1. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

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Ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.”

Considerando che per alcune delle categorie che andremo a vedere, il bonus di 600 euro nel mese di marzo diventa di 1.000.

Per capire meglio quanto spetterà con assoluta certezza ai beneficiari del reddito di cittadinanza bisognerà aspettare il decreto di maggio (ex decreto di aprile) per conferma e le disposizioni seguenti in merito.

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I potenziali beneficiari saranno:

  • I soggetti (liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa- art. 27 Cura Italia) già beneficiari del bonus 600 euro nel mese di marzo (comma 1);
  • Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata (comma 2);
  • Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata (comma 3);
  • Ai soggetti (lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago art. 28 Cura Italia) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità (comma 4);
  • Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata (comma 5);
  • Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (art. 29 Cura Italia) già beneficiari dell’indennità nel mese di marzo 2020 (comma 6);
  • Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione (comma 7);
  • ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (comma 8);
  • Lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.
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