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Se puo perdere il permesso di soggiorno se la permanenza all’estero supera un periodo continuativo di oltre i sei mesi e per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale per un periodo superiore alla metà della validità del titolo (art.13, comma 4, d.P.R. n.394/99 e succ. mod., Regolamento di Attuazione al Testo Unico sull’Immigrazione).
Lo straniero in possesso di un titolo al soggiorno in corso di validità è libero di lasciare il territorio dello Stato italiano e di dirigersi verso qualunque Paese extracomunitario e poi fare ritorno in Italia senza bisogno di visto d’ingresso o reingresso.
Se lo straniero si dirige in un Paese extracomunitario diverso da quello di origine dovrà informarsi se la normativa nazionale di quel Paese prevede l’obbligo di visto d’ingresso.
Quanto tempo posso stare all’estero senza perdere la carta di soggiorno?
Chi è in possesso di un permesso di soggiorno UE per ‘soggiornanti di lungo periodo’, detto anche carta di soggiorno, può lasciare il Paese dell’Unione Europea nel quale risiede in maniera stabile per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi senza che questo comporti la revoca del suo permesso di lungo periodo (carta di soggiorno),
indipendentemente dal fatto se la nazione in cui si reca lasciando l’Unione Europea sia quella delle sue origini oppure un’altra extra europea.
Quanto tempo posso stare all’estero senza perdere il permesso di soggiorno?
Quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno puo perdere il permesso o la carta di soggiorno .
Chi ha un permesso di soggiorno rilasciato per la durata di un anno, potrà assentarsi dall’Italia per un periodo continuativo massimo di 6 mesi
Qualora si tratti invece di un permesso di soggiorno di durata biennale, sarà possibile allontanarsi dal territorio italiano al massimo per 12 mesi.
Cosa fare se la permanenza fuori dell’Italia supera il tempo massimo?
Se il cittadino extracomunitario è stato “costretto” a rimanere all’estero oltre il periodo stabilito dalla legge, per gravi motivi comprovati,
come ad esempio ricoveri in ospedali o cure riabilitative, o per adempiere agli obblighi militari, ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno.
La legge riconosce che non può perdere il permesso se l’allontanamento è dipeso da gravi motivi di salute del coniuge o di un parente di primo grado.
Sarà importante, in ogni caso, conservare tutti i documenti che dimostrino le ragioni del soggiorno all’estero ed eventualmente farli tradurre e legalizzare/apostillare nei Consolati italiani.
Permesso di soggiorno scaduto all’estero, cosa fare ?
Se il permesso di soggiorno scade quando il cittadino straniero si trova all’estero, è possibile rientrare in Italia purchè richieda il visto di reingresso presso il Consolato italiano del Paese estero nel quale si trova.
Il permesso di soggiorno non deve, però, essere scaduto da oltre 60 giorni. Questo termine non conta per lo straniero che abbia adempiuto agli obblighi militari.
Per chi ha, invece, avuto gravi motivi di salute il permesso di soggiorno non deve essere scaduto da oltre un anno.
Per la domanda del visto occorrerà presentare il permesso di soggiorno scaduto e il Consolato provvederà a richiedere l’autorizzazione alla Questura che ha rilasciato il permesso.
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