Permesso di soggiorno per motivi familiari | Stranieri d’Italia

Il permesso di soggiorno per motivi familiari è regolato dall’articolo 30 del Testo Unico sull’immigrazione (286/98). Gli stranieri in possesso di questo permesso possono iniziare da subito a lavorare, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente.

Usufruendo del regolare soggiorno sul territorio Italiano, c’è la possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il permesso di soggiorno può essere rilasciato a:

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La sua durata?

Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare a cui è correlato ed è rinnovabile insieme a quest’ultimo.

Inoltre consente di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per lo svolgimento di lavoro subordinato non sarà necessaria la sottoscrizione del contratto di soggiorno (Circolare del 25 ottobre 2005). Qualora l’interessato lo richieda può essere convertito in permesso per motivi di lavoro se sussistono i requisiti per il rilascio dello stesso.

Il primo rilascio?

Dopo l’ingresso in seguito al ricongiungimento familiare o di familiare al seguito l’interessato dovrà recarsi presso lo Sportello Unico.

Al quale è stata inoltrata la domanda di nulla osta che, dopo aver accertato la regolarità del visto, consegnerà un modulo precompilato per la richiesta del permesso di soggiorno da inoltrare con apposita busta attraverso gli Sportelli Postali abilitati al Centro Servizi Amministrativi di Roma (in base al Protocollo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno in vigore dall’11 dicembre 2006).

Saranno necessari:

Il titolare del permesso deve presentare domanda di rinnovo 60 giorni prima della scadenza del titolo.

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Come e dove si presenta la domanda di rinnovo?

La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia è presentata attraverso la compilazione del Kit postale da inoltrare con apposita busta attraverso gli Sportelli Postali abilitati al Centro Servizi Amministrativi di Roma.

Nella busta ELI 2 occorre inserire anche:

Lo straniero gode dei diritti del permesso di soggiorno ed in particolare:

Il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato alla verifica dell’esistenza di risorse economiche ma:

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Permesso di soggiorno per motivi di famiglia figlio minore fino ai 18:

Ai figli minori di anni 18, anche prima del compimento del 14esimo anno di età (per effetto della Legge 7 luglio 2016, n. 122, entrata in vigore il 23.07.2016) viene rilasciato un permesso di soggiorno autonomo per motivi familiari fino al compimento della maggiore età. Il rilascio di questo permesso di soggiorno non mira a costituire una nuova posizione di soggiorno in capo al minore ma si configura come prosecuzione del diritto di soggiorno precedentemente acquisito.

Il rilascio di questo titolo non può essere subordinato al possesso dei requisiti di reddito da parte del familiare.

Saranno necessari:

Lo straniero che ha un contratto di matrimonio sul territorio italiano, ed è titolare di un permesso di soggiorno da almeno un anno o lo straniero regolarmente soggiornante (o entro un anno dalla scadenza del suo permesso). Oppure familiare dello straniero regolarmente soggiornante in possesso dei requisiti per il ricongiungimento può richiedere la conversione del titolo di soggiorno posseduto per motivi di famiglia.

Nella busta ELI 2 occorre inserire anche:

Dovranno recarsi direttamente in Questura per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, a seguito di conversione gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per cure mediche (gravidanza).

E’ il caso di chi, padre o madre, in seguito all’attesa della nascita di un figlio, ha beneficiato della possibilità prevista dall’articolo 19, comma 2, lettera d), ex art 28, comma 1 lettera c). In questo caso infatti è prevista la possibilità di convertire il permesso di soggiorno se uno dei due coniugi è in possesso dei requisiti per il ricongiungimento.

Conversione da turismo a famiglia:

Un nodo a tutt’oggi problematico rimane quello legato alla possibilità, per quanti siano in Italia per turismo, di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia quando i familiari regolarmente presenti sul territorio sono in possesso dei requisiti per il ricongiungimento.

L’art. 30, comma 1, lettera c), non opera alcuna distinzione in merito al titolo di soggiorno del familiare beneficiario del ricongiungimento limitandosi infatti a richiedere la presenza regolare dello stesso.

A nulla può valere perciò la considerazione che il permesso per motivi di turismo sia stato sostituito da una dichiarazione di presenza con la legge n. 68 del 27 maggio 2007. A partire da queste considerazioni si ritiene quindi un diritto in capo agli interessati quello di ottenere un permesso per motivi di famiglia in caso di presenza regolare sul territorio (anche con visto turistico e dichiarazione di presenza) del familiare di un cittadino straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento.

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