Permesso di soggiorno per motivi familiari: cos’è e come funziona?

Gli stranieri richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare sin dal loro ingresso in Italia a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Chi può avere Il permesso di soggiorno per motivi familiari?

Documenti necessari per il primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiare:

Dopo l’ingresso in seguito a ricongiungimento familiare o di familiare al seguito l’interessato dovrà recarsi presso lo Sportello Unico al quale è stata inoltrata la domanda di nulla osta che, dopo aver accertato la regolarità del visto, consegnerà un modulo precompilato per la richiesta del permesso di soggiorno da inoltrare con apposita busta attraverso gli Sportelli Postali abilitati al Centro Servizi Amministrativi di Roma (in base al Protocollo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno in vigore dall’11 dicembre 2006).

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Documenti necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiare:

Il titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari deve presentare la domanda di rinnovo 60 giorni prima della scadenza del titolo.

La domanda di rinnovo è presentata (come già descritto dettagliatamente in come rinnovare il permesso di soggiorno scaduto) attraverso la compilazione del Kit postale da inoltrare al centro servizi amministrativi di Roma con apposita busta, attraverso gli uffici postali abilitati

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Saranno necessari anche :

Cosa posso fare con un permesso di soggiorno per motivi famigliare?

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo (sempre che vi siano i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro).

Ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero con il quale si chiede il ricongiungimento ed è rinnovabile unitamente a quest’ultimo.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di un’attività di lavoro.

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