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Modello 770: proroga al 10 dicembre 2020

All’interno del Decreto Ristori viene prevista, la proroga della trasmissione del modello 770/20 al 10 dicembre 2020, richiesta da più parti.

Il 31 ottobre, bisogna ricordare, è stata la data di scadenza che slitta al 2 novembre.

Modello 770: Come funziona?

Questa proroga è in grado di dare un lieve sospiro a numerosi consulenti del lavoro dalle novità normative che sono legate alla pandemia.

Inoltre, anche per coloro che hanno già provveduto, c’è la possibilità di ripresentare il modello per cambiare le informazioni.

E bisogna anche ricordare  la possibilità di rettificare o integrare una dichiarazione barrando la casella <> posta nel frontespizio.

Questa opzione, di fatto, resterà valida anche entro 90 giorni dopo il termine.

Però le eventuali integrazioni saranno valide se la dichiarazione originaria è stata presentata nei termini.

Vale la pena ricordare che dal 2019 i sostituti di imposta possono provvedere alla trasmissione telematica di più flussi, senza la necessità di dover fare intervenire intermediari diversi per ciascun flusso da trasmettere.

I dettagli del modello 770/20:

Il modello 770/2020 dovrà essere usufruito dai sostituti d’imposta.

Sono incluse le Amministrazioni dello Stato, per essere in grado di comunicare online all’Agenzia delle Entrate:

  • I dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2019;
  • I relativi versamenti;
  • Le eventuali compensazioni effettuate;
  • Il riepilogo dei crediti;
  • Gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
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Dovrà essere usufruito dagli intermediari e dalle altre persone che intervengono nelle operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di appositi disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione:

  • Redditi di capitale erogati nell’anno 2019 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo:
  • Relativi versamenti;
  • Eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati.

Per concludere, dovrà essere utilizzato per le persone che esercitano attività di intermediazione immobiliare.

Ovvero le persone che gestiscono portali telematici, quando applicano una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.

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