Lombardia, Calabria e Piemonte zona arancione: ecco cosa cambia!
Lombardia, Piemonte e la Calabria del neo commissario alla Sanità Guido Longo passano da oggi a zona arancione di massime restrizioni anti-Covid.
L’Italia cambia insomma di nuovo colore e con esso il grado di limitazioni dei cittadini e delle attività economiche nei diversi territori.
Ecco cosa cambia e quali sono le direttive per la zona arancione:
- Nella zona arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento.
- Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune;
- Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista. Ed è sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi;
- Si può uscire per fare una passeggiata, per fare attività motoria, per portare a spasso il cane, sempre dalle 5 alle 22, a condizione del rispetto del divieto di assembramento;
- È consentito l’accesso dei bambini, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
- È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri;
- L’accesso alle seconde case è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio Comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro Comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili;
- I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario;
- Nelle zone arancioni sono aperti i negozi. Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
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In conclusione:
Restano rosse Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Abruzzo e Campania; arancioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Basilicata e Puglia; gialle Veneto, Provincia autonoma di Trento, Lazio, Molise e Sardegna.
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