La coesione familiare: cos’è, come funziona e come chiederlo?

La coesione familiare è definibile come “un ricongiungimento familiare effettuato direttamente in Italia” che non presuppone, quindi, la preventiva richiesta di nulla osta allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura competente ed il successivo rilascio di un visto d’ingresso per famiglia.

Tale ipotesi è disciplinata dall’art.30, comma 1, lett. c), Decreto legislativo n.286/98 e succ. mod., Testo Unico sull’Immigrazione, in cui viene stabilito che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al s già regolarmente soggiornante in Italia, con titolo al soggiorno per motivo diverso da quello per famiglia, in possesso di tutti i requisiti previsti per il ricongiungimento con altro cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio (artt.28 e 29 T.U. Immigrazione).

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Chi può chiedere la coesione familiare?

Gli stranieri, regolarmente presenti in Italia, possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per “motivi familiari” in favore:

Come fare la richiesta di permesso di soggiorno per coesione familiare?

L’istanza deve essere presentata dall’interessato mediante invio di apposito kit modello 209.

Il modello va spedito attraverso apposito ufficio postale abilitato (Sportello Amico).

Il permesso di soggiorno che viene rilasciato è in formato elettronico. Il termine da rispettare per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno da altro titolo a motivi familiari è quello dei 60 giorni dalla data di scadenza del permesso originario (art.13, comma 1, lettera b), T.U. Immigrazione).

Tuttavia, l’art.30, comma 1, lett. c), T.U. Immigrazione specifica che la conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo originariamente posseduto dal familiare.

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In questo caso, superati i 60 giorni dalla scadenza, è necessario richiedere direttamente alla Questura, Ufficio Immigrazione, un’autorizzazione alla spedizione tardiva del kit postale.

In ogni caso è necessario che il familiare per cui si chiede la coesione sia regolarmente presente in Italia, e quindi, titolare a sua volta di un permesso di soggiorno.

Tale permesso di soggiorno verrà quindi convertito in “permesso di soggiorno per coesione familiare” (o meglio per “motivi familiari”).

Documenti necessari per chiedere la coesione familiare:

Coesione se lavoro subordinato:

Coesione se lavoratore domestico:

Coesione se socio di cooperativa:

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Coesione se lavoratore autonomo:

Coesione per fratelli o sorelle di cittadini italiani:

Estratto dell’atto di nascita del cittadino italiano con indicazioni della maternità e della paternità con atto di nascita del richiedente.

Documenti necessari sull’alloggio per la coesione familiare:

certificato che attesti che l’alloggio è conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità, accertati dai competenti uffici comunali.

Se lo straniero è ospite nell’appartamento di terze persone, è necessaria la dichiarazione di ospitalità redatta dal titolare dell’appartamento su modello “T2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti. In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito:

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Documenti necessari sul reddito per la coesione familiare:

Dichiarazione dei redditi/CUD.

Qualora il richiedente non sia in possesso di un reddito personale, lo stesso potrà essere dimostrato anche presentando idonea documentazione relativa ai redditi posseduti dai familiari conviventi.

Il richiedente deve avere un reddito minimo annuo non inferiore all’assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere; raddoppiato per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari titolari dello status di protezione sussidiaria.

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

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