Ipoteca giudiziale e legale: Quali sono le differenze? | Stranierid’Italia
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L’ Ipoteca giudiziale e legale sono uno strumento di garanzia introdotti come sostituzione all‘art. 2740 c.c. Ma quali sono le differenze? e come si possono cancellare? Scopriamolo insieme!
Di che cosa si tratta?
Ipoteca giudiziale:
Questa tipologia di ipoteca è stabilita dalla legge e si utilizza in genere come garanzia per contratti di acquisto di immobili. Serve a tutelare il venditore da chi acquista il suo bene, garantendogli la somma dovuta.
Cosa può riguardare?
Un’ipoteca giudiziale può riguardare anche piccoli danni economici derivanti, ad esempio, da fatture non saldate o prestiti non pagati. L’applicazione di questa forma di garanzia tutela il soggetto che ha subìto il danno economico, che può essere una banca, un’azienda o anche un privato cittadino. Tuttavia un Giudice può decidere di iscrivere un’ipoteca giudiziale su un bene immobile in caso di decreti ingiuntivi, sentenze di separazione tra coniugi e sentenze di pagamento di una determinata somma di denaro.
Ipoteca legale:
Questa tipologia avviene in seguito all’emissione di un provvedimento di tipo giudiziale che impone al debitore di adempiere ad un debito. Deve essere richiesta formalmente dal creditore presso i tribunali competenti e può essere posta solo su beni presenti nel registro immobiliare della Conservatoria.
Quando ha origine?
Lo spirito del legislatore, espresso nel disposto dell’art. 2817, elenca i casi in cui ha origine l’ipoteca legale:
-  l’alienante sopra gli immobili alienati per l’adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione;
- i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
- lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.
Come si cancella un ipoteca giudiziale e legale?
L’estinzione dell’ipoteca è possibile, oltre che per mancata rinnovazione, soltanto previa esibizione al conservatore di un titolo idoneo. La cancellazione, più precisamente, può avvenire solo su domanda di parte in seguito all’estinzione dell’obbligazione garantita, per perimento del bene ipotecato, rinuncia espressa in forma scritta del creditore e vendita forzata della cosa ipotecata.
Pertanto, se si verifica una di queste ipotesi ma non si provvede alla cancellazione, si assiste ad un caso di ipoteca apparente poichè sostanzialmente estinta ma formalmente ancora iscritta.
Nel caso in cui si sia estinto il debito, ottenere richiedere al creditore una dichiarazione di rinuncia all’ipoteca ed ottenere così dal giudice un provvedimento che autorizzi la cancellazione
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