Permesso di soggiorno

I rifugiati possono lavorare in attesa del permesso di soggiorno per motivi umanitari?

I rifugiati possono lavorare in attesa del permesso di soggiorno per motivi umanitari? Scopriamolo insieme in questa breve guida.

I rifugiati possono lavorare in attesa del permesso

Gli stranieri in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per asilo politico possono essere impiegati dopo sei mesi dalla data di presentazione della domanda, secondo quanto contenuto nel parere 14751 del ministero del Lavoro.

Al richiedente asilo, precisa l’articolo 4 del decreto, viene rilasciato un permesso di soggiorno della validità di sei mesi o per il tempo per cui è autorizzato a rimanere nel nostro Paese.

La ricevuta attestante la presentazione della domanda, ed è questo il tema centrale, decorsi sei mesi dalla data di presentazione, costituisce valido titolo di soggiorno e consente lo svolgimento di attività lavorativa.

Per le domande presentate da meno di sei mesi (e per gli stranieri privi di ricevuta) stante l’incurabilità del lavoratore, l’ispettore dovrà denunciare il datore di lavoro per impiego di uno straniero privo del permesso di soggiorno che consente l’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 22, comma12 del testo unico sull’immigrazione.

Sanzioni per lavoro nero:

La legge italiana è molto severa in materia di lavoro nero, soprattutto quando l’impiegato è uno straniero senza regolare permesso di soggiorno.

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In questi casi la sanzione è maggioratadel 20%. In generale la multa inflitta al trasgressore è così articolata:

  • 1500 – 9.000 euro per ogni lavoratore irregolare entro i 30 giorni di impiego effettivo
  • 3000-18.000 euro per ogni lavoratore irregolare tra 31 e 60 giorni di impiego
  • 6000 a 36.000 euro: per ogni lavoratore irregolare con impiego superiore ai 60 giorni

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è convertibile?

I rifugiati possono lavorare in attesa del permesso di soggiorno per motivi umanitari, e una volta scaduto quest’ultimo se hanno un contratto di lavoro possono richiedere la conversione come lo riporta il sito piemonte immigrazione.

Con la Legge 132/2018 è stato abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità non può essere rinnovato per lo stesso motivo, ma può comunque essere convertito in un diverso permesso di soggiorno.

È quindi consentita la conversione in permesso di soggiorno per lavoro in presenza di un contratto mentre la legge non specifica se è possibile rinnovare per attesa occupazione.

Per la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in un permesso per un diverso motivo è sempre necessario il possesso del passaporto.

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