Permesso di soggiorno

Conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato

Cosa prevede la legge italiana in materie di Conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato? E’ possibile fare la conversione? Scopriamolo insieme.

Permesso di soggiorno per motivi religiosi:

Il permesso di soggiorno per motivi religiosi è un titolo di soggiorno di breve o lunga durata rilasciato agli stranieri religiosi.

Per stranieri religiosi si intendono gli stranieri che abbiano ricevuto ordinazione:

  • Sacerdotale;
  • Religiose;
  • Ministri di cultri.

Bisogna ricordare che il seguente permesso di soggiorno viene rilasciato solo alle autorità religiose iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dell’Interno che intendano partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.

Requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi:

I requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi sono i seguenti:

  • Lettera di invito formulario per la domanda del visto d’ingresso;
  • fotografia recente in formato tessera;
  • documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quello del visto richiesto;
  • prenotazione di andata e ritorno o biglietto o dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto personali;
  • adeguata documentazione circa la effettiva qualifica di “religioso” del richiedente;
  • adeguate e documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione alla quale si intenda partecipare o circa l’attività da svolgere in Italia;
  • dimostrazione del possesso di mezzi economici di sostentamento, nella misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell’Interno 1.3.2000 o dichiarazione di presa in carico dell’Ente religioso;
  • assicurazione sanitaria avente una copertura minima di € 30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio.
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Durata del permesso di soggiorno per motivi religiosi:

Esistono due tipologie di permessi di soggiorno per motivi religiosi:

  • Il primo è un permesso di soggiorno di breve durata. Il visto di durata inferiore a 90 giorni: può essere rilasciato sotto forma di un visto Schengen uniforme (V.S.U.) o un visto nazionale (V.N.);
  • Il secondo è un permesso di soggiorno di lungo termine. Il visto di lunga durata può essere rilasciato da sotto forma di un visto nazionale (V.N.).

I requisiti per il rilascio restano i medesimi tuttavia per il rilascio del visto di lunga durata si dovrà dimostrare i mezzi di sostentamento per il tutta la durata del soggiorno in Italia.

Conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato:

La questione della conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato è stata più volte sollevata negli scorsi anni.

La soluzione alla questione interpretativa è stata affrontata dalla camera dei deputati e in seguito dal Ministero dell’Interno nel 2015.

E’ stabilito che la conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato non è convertibile.

Il permesso di soggiorno per motivi religiosi non è convertibile ma sussistendo i requisiti dell’art. 9 Testo Unico Immigrazione, consente però il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo UE.

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Novità: 

Con il decreto immigrazioni 2020 è possibile anche convertire il permesso di soggiorno per motivi religiosi in motivi di lavoro.

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