Conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato
Sommario
Cosa prevede la legge italiana in materie di Conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato? E’ possibile fare la conversione? Scopriamolo insieme.
Permesso di soggiorno per motivi religiosi:
Il permesso di soggiorno per motivi religiosi è un titolo di soggiorno di breve o lunga durata rilasciato agli stranieri religiosi.
Per stranieri religiosi si intendono gli stranieri che abbiano ricevuto ordinazione:
- Sacerdotale;
- Religiose;
- Ministri di cultri.
Bisogna ricordare che il seguente permesso di soggiorno viene rilasciato solo alle autorità religiose iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dell’Interno che intendano partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.
Requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi:
I requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi sono i seguenti:
- Lettera di invito formulario per la domanda del visto d’ingresso;
- fotografia recente in formato tessera;
- documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quello del visto richiesto;
- prenotazione di andata e ritorno o biglietto o dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto personali;
- adeguata documentazione circa la effettiva qualifica di “religioso” del richiedente;
- adeguate e documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione alla quale si intenda partecipare o circa l’attività da svolgere in Italia;
- dimostrazione del possesso di mezzi economici di sostentamento, nella misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell’Interno 1.3.2000 o dichiarazione di presa in carico dell’Ente religioso;
- assicurazione sanitaria avente una copertura minima di € 30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio.
Durata del permesso di soggiorno per motivi religiosi:
Esistono due tipologie di permessi di soggiorno per motivi religiosi:
- Il primo è un permesso di soggiorno di breve durata. Il visto di durata inferiore a 90 giorni: può essere rilasciato sotto forma di un visto Schengen uniforme (V.S.U.) o un visto nazionale (V.N.);
- Il secondo è un permesso di soggiorno di lungo termine. Il visto di lunga durata può essere rilasciato da sotto forma di un visto nazionale (V.N.).
I requisiti per il rilascio restano i medesimi tuttavia per il rilascio del visto di lunga durata si dovrà dimostrare i mezzi di sostentamento per il tutta la durata del soggiorno in Italia.
Conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato:
La questione della conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato è stata più volte sollevata negli scorsi anni.
La soluzione alla questione interpretativa è stata affrontata dalla camera dei deputati e in seguito dal Ministero dell’Interno nel 2015.
E’ stabilito che la conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato non è convertibile.
Il permesso di soggiorno per motivi religiosi non è convertibile ma sussistendo i requisiti dell’art. 9 Testo Unico Immigrazione, consente però il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo UE.
Novità:
Con il decreto immigrazioni 2020 è possibile anche convertire il permesso di soggiorno per motivi religiosi in motivi di lavoro.
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