Lavorare in Italia

Congedo straordinario 2 anni legge 104 e ordine di priorità!

Per essere in grado di accedere al congedo straordinario, per poter assistere disabili con la legge 104, non sarà sufficiente il requisito della convivenza.

Però sarà necessario rispettare l’ordine di priorità della famiglia vincolante.

Questo congedo, permetterà al lavoratore dipendente di potersi prendere cura di un membro della famiglia con un grave handicap in base alla legge 104.

Per essere in grado di beneficiarne, bisognerà capire chi è il titolare del diritto e in base all’ordine della priorità della famiglia.

E quindi non basterà solo rispettare il requisito della coabitazione tra assistente ed assistito

Congedo straordinario e ordine di priorità:

Il  spetta ai familiari del  che grave handicap che scala solo in caso di mancanza, decesso o patologia invalidante dell’avente diritto.

Questo congedo straordinario retribuito è di diritto alle famiglie con almeno un componente disabile con un grave handicap in base ad un ordine di priorità familiare.

Che però scalerà solamente nel caso di:

  • Mancanza;
  • Decesso;
  • Patologia invalidante dell’avente diritto.

L’ordine di priorità familiare spetta, nell’ordine, ai seguenti familiari:

  • Coniuge convivente;
  • Genitori anche non conviventi;
  • Figli conviventi;
  • Fratelli o sorelle conviventi;
  • Parenti e affini entro il terzo grado conviventi;
  • Figlio non convivente (che deve però provvedere a convivere con il disabile all’inizio della fruizione).
Da leggere:  Il ministro Bellanova: regolarizzare lavoratori stranieri!

Con quali patologie si potrà usufruire del Congedo 2 anni legge 104?

Nel caso si fosse un parente o affine entro il terzo grado, si potrà usufruire del congedo, solamente nel caso non vi siano altri parenti conviventi.

E nel caso si sia affetti da una delle patologie invalidanti individuate dal Decreto Interministeriale numero 278 del 21 luglio del 2000 e sono nello specifico:

  • Patologie croniche o acute che vanno a determinare, anche solo temporaneamente, la perdita dell’autonomia personale;
  • Patologie croniche o acute che richiedono un’assistenza continuativa e monitoraggi frequenti;
  • Patologie croniche o acute che prevedono la partecipazione nel trattamento sanitario;
  • Patologie dell’infanzia o dell’età evolutiva che abbiano le caratteristiche indicate nei 3 punti precedenti e che richiedano programma di riabilitazione o terapeutico in cui debba essere coinvolto anche il genitore.

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