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Assenza per malattia lavoratori: ecco le ultime novità per il 2021

Cosa accade se ci deve essere un’assenza per malattia lavoratori per le categorie e le nuove tutele.

Durante la pandemia e l’emergenza covid l’assenza dal lavoro verrà pari a quello per la malattia.

Vediamo come può cambiare la situazione.

A causa della pandemia vi è una tutela per i lavoratori fragili per via dell’emergenza.

Secondo le ultime disposizioni su fino a quando sarà possibile di utilizzarlo.

Assenza per malattia lavoratori: DL Cura Italia

Assenza per malattia lavoratoriGrazie al decreto Cura Italia, il primo provvedimento è stato destinato all’emergenza Covid.

Quest’ultimo risale già allo scorso marzo 2020 destinata ai lavoratori fragili.

È destinato sia per i dipendenti pubblici e privati che hanno la possibilità di beneficiare dell’equiparazione tra assenza da lavoro e periodo di malattia.

Questo può essere beneficiato anche per periodo di ricovero ospedaliero.

A seguito di questa prima proroga la scadenza era fissata per il 15 ottobre 2020.

Attualmente grazie alla Legge di Bilancio, per il prossimo anno è stata rinnovata per il periodo che va dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021.

Assenza da lavoro equiparata ad assenza per malattia:

Assenza per malattia lavoratoriNel periodo tra il 1 gennaio e 28 febbraio 2021 per i lavoratori fragili, la mancanza nel posto di lavoro è equiparabile alla malattia.

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Inoltre lo è anche per il ricovero in ospedale.

Ricordiamo che la condizione di “fragilità” sussiste per i casi di certificazione medica che attesti:

  • Immunodepressioni;
  • Esiti di patologie oncologiche svolgimento di terapie salvavita;
  • Stato di disabilità grave (articolo 3 comma 3 della Legge 104).

Dunque, il periodo di assenza dal lavoro sarà equiparato alla malattia con:

  • Solo i primi tre giorni a retribuzione piena a carico del datore di lavoro;
  • La retribuzione sarà pagata dall’Inps al 50% della media giornaliera a partire dal quarto giorno e fino al 20esimo;

  • Al 66,6% dal 21esimo al 180esimo giorno;
  • Prevista anche una decurtazione di 3/5 della retribuzione erogata a titolo di indennità in mancanza di familiari a carico.

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