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Richiesta assegni familiari da ditte cessate o fallite

Come funzione la richiesta assegni familiari da ditte cessate o fallite? Scopriamolo insieme! Come ben sappiamo per beneficiare dell’assegno al nucleo familiare (ANF), i lavoratori, devono presentare domanda al proprio datore di lavoro, il quale, verificati i requisiti e determinato l’importo, provvederà ad erogare la prestazione per conto dell’INPS, compensandola poi con la contribuzione previdenziale dovuta.

La situazione cambia quando la ditta cessa di esistere o fallisce. La richiesta assegni familiari deve essere effettuata direttamente all’INPS. Vediamo insieme come!

Richiesta assegni familiari all’Inps:

Per il pagamento degli assegni familiari richiesti, non percepiti o arretrati,, il lavoratore si deve rivolgere direttamente all’INPS.

Bisogna presentare un’istanza telematica allegando specifica documentazione.

La nuova modalità di presentazione telematica delle domande di Assegno per il Nucleo Familiare da parte dei lavoratori di ditte cessate o fallite va effettuata attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN di tipo dispositivo attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” – funzione ANF Ditte Cessate/Fallite;
  • Patronati– attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact – Center– attraverso il numero verde 803.164.

Ditta cessata:

In caso di ditta cessata è necessario presentare la cosiddetta dichiarazione della ditta da cui risulti la data di fine attività, i motivi della mancata erogazione dell’assegno e l’impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione.

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Nella dichiarazione della ditta bisogna che siano riportate le seguenti informazioni:

  • La data di cessazione attività della ditta;
  • I motivi della mancata erogazione, nei periodi indicati, dell’ANF al richiedente;
  • L’impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione.

Ditta fallita:

In caso di ditta fallita l’ Inps richiede obbligatoriamente la dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento e l’esistenza del rapporto di lavoro.

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