Studiare in Italia

Permesso di soggiorno per studio: cos’è e come ottenerlo?

Il Permesso di soggiorno per studio viene rilasciato a coloro che hanno ottenuto un visto d’ingresso per studio e deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia presso la Questura del luogo di dimora.

Alla richiesta devono essere allegati, oltre alle foto in formato tessera, alla marca da bollo ed all’attestazione di versamento per il rilascio del permesso elettronico:

Documenti necessari per il permesso di soggiorno per studio :

  • copia del passaporto con visto (esibendo l’originale);
  • copia certificato di iscrizione al corso di studi (esibendo l’originale);
  • certificazione comprovante la copertura assicurativa o l’iscrizione al servizio sanitario nazionale;
  • attestazione relativa al domicilio: contratto di affitto o dichiarazione di ospitalità. La dichiarazione di ospitalità deve essere accompagnata dalle fotocopie del contratto di affitto o dell’atto di acquisto e dalla copia del documento d’identità dell’affittuario o del proprietario;
  • polizza fideiussoria o altri documenti comprovanti il possesso dei mezzi economici di sussistenza.

Il permesso di soggiorno per studio viene rilasciato anche, al compimento dei 18 anni, ai minori già titolari di un permesso per motivi familiari, per affidamento o per minore età. In questo caso non occorrono né il visto, in quanto si tratta di persone già legalmente presenti in Italia, né la copertura assicurativa per le spese sanitarie, in quanto si mantiene l’iscrizione al servizio sanitario nazionale. Il domicilio e i mezzi economici di sussistenza possono essere forniti dai genitori o dagli affidatari.

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Durata del permesso:

La durata pari a quella del corso che si intende seguire.
Nel caso di iscrizione ad un corso pluriennale ha durata di un anno ed è rinnovabile.
Per gli studenti universitari il permesso può essere rinnovato al massimo per 3 anni oltre la durata legale del corso di Laurea prescelto.
È possibile rinnovare il permesso di soggiorno anche in caso di passaggio ad un corso universitario diverso da quello per cui si è fatto ingresso in Italia.
In ogni caso è necessario superare almeno una verifica di profitto (esame) il primo anno ed almeno 2 verifiche negli anni successivi.
Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto nel corso dell’anno, fermo restando il numero complessivo di rinnovi.

È possibile lavorare con il permesso di soggiorno per studio?

Il permesso per studio consente l’esercizio di attività lavorativa subordinata per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

È possibile convertire il permesso di soggiorno per studio?

Se non si è ancora terminato il corso di studi, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro soltanto nei limiti delle quote annuali fissate a norma del “Decreto Flussi”.

Quando presentare la domanda?

La richiesta di conversione deve essere presentata quando il permesso per studio è ancora in corso di validità ed occorre ottenere il nulla osta presso  lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente.
La stessa procedura si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tale caso, la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

E se ho già concluso gli studi?

Se invece lo straniero ha terminato il corso di studi ed ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, può richiedere la conversione per lavoro, senza necessità di rientrare nelle quote fissate dal “Decreto Flussi”.

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In alternativa può iscriversi al Centro per l’Impiego ed ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione e poi, entro un anno, richiedere la conversione per lavoro senza necessità di rientrare nelle quote fissate dal “Decreto Flussi”.

Nel caso di permesso per studio rilasciato a chi durante la minore età era titolare di un permesso per motivi familiari, per affidamento o per minore età la conversione può essere richiesta in qualunque momento senza necessità di rientrare nelle quote fissate dal Decreto Flussi.

Fonte
Piemonte Immigrazione

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