Permesso di soggiorno

Permesso di soggiorno per Protezione temporanea per motivi umanitari

Il permesso di soggiorno per protezione temporanea è disciplinato dalla direttiva 2001/55CE a sua volta recepita nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85.

La protezione temporanea:

La protezione temporanea è disciplinata molto dalla direttiva dell’Unione europea e non presta ampi margini dii autonomia per il singolo stato membro.

La decisione di concessione della protezione temporanea spetta al Consiglio dei ministeri dell’Unione Europea.

Sempre il consiglio decide il numero di persone a cui concedere la protezione temporanea, indica la capacità di accoglienza comunicate da tutti gli stati membri.

Decide anche della durata del periodi di protezione temporanea, prorogabile di sei mesi in sei mesi per una durata massima di 3 anni.

Permesso di soggiorno per Protezione temporanea:

Il permesso di soggiorno per protezione temporanea è richiesto per esigenze umanitarie, cioè in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in paesi non appartenenti all’Unione Europea.

Una volta ottenuto il via libera dal consiglio dei ministri dell’unione europeo, la commissione trasmette al questore che deve rilasciare il permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di 6 mesi che può essere successivamente rinnovato.

Diritti che si acquisiscono:

Con il permesso di soggiorno per protezione temporanea si possono accedere a diversi diritti:

  • Svolgere un’attività lavorativa, sia come lavoratore autonomo che subordinato;
  • Accedere al Servizio Sanitario Nazionale;
  • Accedere ai centri di accoglienza SPRAR dei Comuni e a tutte le misure di assistenza sociale previste;
  • Convertire il permesso di soggiorno per motivi umanitari in un permesso per motivi di studio, lavoro o motivi familiari;
  • Ottenere la cittadinanza italiana dopo 10 anni di residenza in Italia.
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