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Permesso di soggiorno per adozione maggiorenne straniero

Il rilascio del permesso di soggiorno per adozione maggiorenne straniero è riconosciuto dall’articolo 291 del Codice Civile italiano.

Ma a quali condizioni viene rilasciato? Può essere rilasciato anche al maggiorenne straniero irregolare? Scopriamolo insieme!

Permesso di soggiorno per adozione maggiorenne straniero: Articolo 291 C.c

Secondo l’articolo 292 del Codice civile, l’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che intendano adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente. 

Adottare uno straniero maggiorenne:

Il cittadino italiano in presenza di determinati requisiti, può adottare uno straniero maggiorenne anche se questo non  regolare sul territorio italiano.

Grazie all’adozione, lo straniero può godere di vari vantaggi:

  • Anzitutto prende il nome dell’adottante;
  • Acquista i diritti di successione;
  • Ottenimento di un visto ed un permesso di soggiorno per adozione;
  • Dopo 5 anni dal rilascio del permesso per adozione, lo straniero maggiorenne può richiedere la cittadinanza italiana attraverso la naturalizzazione
Da leggere:  Dichiarazione di accompagnamento minore all'estero: Requisiti & modulo

Leggi anche: Cittadinanza italiana (come ottenerla) | Stranieri d’Italia

Bisogna ricordare che lo straniero adottato non diventa però parente dei parenti dell’adottante. Esso mantiene tutti i suoi rapporti di parentela originali.

Rilascio permesso di soggiorno per adozione maggiorenne straniero:

Tale procedura inizia depositando ricorso, con la necessaria assistenza di un avvocato, al Tribunale del luogo di residenza dell’adottante. Al ricorso bisogna allegare i seguenti documenti: 

  1. Contributo unificato 98.00€ + 27.00€;
  2. Atto integrale di nascita dell’adottante; 
  3. Certificato di residenza dell’adottante; 
  4. Stato di famiglia dell’adottante; 
  5. Atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a norma dell’art.4 Legge 15/68, attestante che l’adottante non ha discendenti legittimi o legittimati, in carta libera; 
  6. Dichiarazione sostitutiva o atto di notorietà attestante che l’adottando non è stato adottato da altra persona; 
  7. Atto integrale di nascita dell’adottando; 
  8. Stato di famiglia dell’adottando; 
  9. Certificato di morte dei genitori dell’adottando, se deceduti; 
I certificati devono essere in originale e hanno validità di 6 mesi.

Istanza motivata:

Solitamente il rilascio di questo tipo di titolo di soggiorno avviene dietro un istanza motivata.

Ciò significa che sia l’adottato che adottante devono dimostrare davanti al giudice di aver instaurato un profondo legame

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Fonte
avvocatopermesso.it

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