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Inps & Assegno per congedo matrimoniale: A chi è rivolto?

Inps & Assegno per congedo matrimoniale, di che cosa si tratta e a chi è rivolto? In questo articolo cercheremo di capire di che cosa si tratta.

Cos’è l’assegno per congedo matrimoniale?

L’assegno per congedo matrimoniale è erogato dall’Inps in occasione del congedo straordinario di otto giorni concesso per matrimonio civile o concordatario, da usufruire nei 30 giorni successivi alle nozze.

Inps & Assegno per congedo matrimoniale: A chi è rivolto?

Il beneficio spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza, dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative che:

  • contraggono matrimonio civile o concordatario;
  • possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
  • fruiscono del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio;
  • siano in grado, seppure lavoratori disoccupati, di dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
  • non siano in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, fermo restando l’esistenza del rapporto di lavoro.

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A chi spetta anche?

L’assegno spetta a entrambi i coniugi, che non siano dipendenti di:

  • aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
  • aziende agricole;
  • commercio, credito e assicurazioni;
  • enti locali e statali;
  • aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).
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L’assegno non viene erogato a chi contrae il solo matrimonio religioso.

Si può avere diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.

Come funziona l’Assegno per congedo matrimoniale?

Inps & Assegno per congedo matrimoniale : Quanto spetta?

L’assegno per il congedo matrimoniale è pari a:

  • sette giorni di retribuzione per gli operai e apprendisti. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
  • sette giornate di guadagno medio giornaliero per i lavoratori a domicilio. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
  • otto giornate di salario medio giornaliero per i marittimi. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
  • i giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto di lavoro part-time verticale da cui si detrae sempre la percentuale a carico del lavoratore.

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L’assegno di congedo matrimoniale è cumulabile?

L’assegno è cumulabile con l’indennità INAIL per infortunio sul lavoro fino al raggiungimento dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione.

Di conseguenza, sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’INAIL a titolo di inabilità temporanea.

L’assegno non è cumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione (NASpI), perché sono sostitutive della retribuzione.

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In questi casi sarà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole.

Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

INPS paga direttamente l’assegno per congedo matrimoniale ai disoccupati o richiamati alle armi, mentre per i lavoratori occupati l’erogazione avviene tramite i datori di lavoro.

Inps & Assegno per congedo matrimoniale: Domanda

Quando fare domanda per l’assegno di congedo matrimoniale?

I lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio.

I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi devono presentare domanda all’INPS entro un anno dalla data del matrimonio.

Come fare domanda?

I lavoratori occupati presentano la domanda al datore di lavoro allegando il certificato di matrimonio o lo stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall’autorità comunale o la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante lo stato di coniugato e gli estremi del matrimonio.

Se non è possibile produrre la certificazione nei termini, si può presentare un certificato rilasciato dall’autorità religiosa o una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta.

I lavoratori disoccupati o richiamati alle armi presentano domanda online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Il menu del servizio si articola in tre voci:

  • Informazioni, pagina che descrive la prestazione specificando chi ha diritto a fruirne;
  • Inserimento domanda, funzionalità che consente di compilare e trasmettere all’INPS la domanda di assegno per congedo matrimoniale;
  • Consultazione domande, funzionalità per la consultazione dell’elenco delle domande già inviate.
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In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Cosa allegare alla domanda?

I lavoratori disoccupati devono allegare alla domanda:

  • la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio o la relativa documentazione;
  • la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, relativa al rapporto di lavoro non impiegatizio, di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data del matrimonio, alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative;
  • la copia dell’ultima busta paga.

I lavoratori richiamati alle armi devono allegare alla domanda:

  • la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio o la relativa documentazione;
  • la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, relativa al rapporto di lavoro non impiegatizio, che dura alla data del matrimonio da almeno una settimana;
  • la copia dell’ultima busta paga

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