Il permesso di soggiorno 2019 – tutto ciò che devi sapere (Seconda Parte)
Sommario
In questo articolo andremo a presentarvi tutte le informazioni concerni l’argomento del permesso di soggiorno 2019 .
A cosa serve il permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno consente di svolgere le attività per le quali esso è stato rilasciato.
È possibile svolgere attività differenti da quelle per le quali esso è stato concesso, senza necessità di conversione e per il periodo di validità dello stesso, nei seguenti casi:
- il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo, subordinato e per motivi familiari può essere utilizzato per le altre attività consentite. In particolare:
- il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato (non stagionale) consente l’esercizio di lavoro autonomo e viceversa;
- il permesso di soggiorno per motivi familiari, al pari di quello per motivi umanitari e integrazione minori, consente l’esercizio del lavoro sia subordinato che autonomo.
- il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
Come funziona l’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno 2019 ?
Il cittadino straniero deve mostrare il permesso di soggiorno ogni volta che gli viene richiesto dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
È richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno per il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti nell’interesse dello straniero, fatta eccezione per i provvedimenti attinenti:
- ad attività sportive e ricreative a carattere temporaneo;
- all’accesso alle prestazioni sanitarie dello straniero non iscritto al Servizio sanitario nazionale;
- a prestazioni scolastiche obbligatorie.
Cosa fare in caso di diniego del permesso di soggiorno?
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari in materia di diritto all’unità familiare, è ammesso ricorso alla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea istituita presso ogni Tribunale ove ha sede la Corte d’Appello, in relazione al luogo in cui si trova l’Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato.
Contro i provvedimenti del Questore in materia di diniego di rilascio del permesso di soggiorno, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo in cui ha sede la questura che ha emanato il provvedimento entro 60 giorni dalla notifica.
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese di giustizia, in particolare al versamento del contributo unificato (€ 300,00), non richiesto in ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Con il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno, viene intimato allo straniero di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni, trascorsi i quali, lo straniero che si trovi ancora in Italia può ricevere un decreto di espulsione, anche se nel frattempo è stato proposto ricorso al TAR.
Il TAR, su istanza del ricorrente, può sospendere l’esecutività del provvedimento di diniego.
In questo caso, lo straniero non potrà essere espulso per essersi trattenuto in Italia oltre il termine di 15 giorni.
Quali sono i casi di conversione del permesso di soggiorno?
Si indicano i seguenti casi di conversione del permesso di soggiorno 2019 :
Senza vincolo di quote:
- motivi umanitari per protezione sociale o per sicurezza pubblica, in lavoro subordinato o autonomo e studio;
- motivi umanitari, in lavoro subordinato o autonomo;
- motivi familiari, in lavoro subordinato o autonomo, studio, attesa occupazione, esigenze sanitarie o di cura e residenza elettiva;
- ogni permesso in permesso per motivi familiari;
- lavoro autonomo, in lavoro subordinato o residenza elettiva;
- lavoro subordinato, in lavoro autonomo o residenza elettiva;
Entro quote:
- motivo di studio o formazione, in lavoro subordinato o autonomo;
- lavoro stagionale, in lavoro subordinato sin dalla prima stagione.
Cos’è l’accordo di integrazione?
L’accordo di integrazione è un documento che il cittadino straniero di età compresa tra i 16 e i 65 anni deve sottoscrivere all’atto della richiesta di un permesso di soggiorno di almeno un anno, con il quale si impegna verso lo Stato italiano a raggiungere specifici obiettivi diintegrazione, tramite il compimento di un percorso linguistico, civico e sociale, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.
La stipula dell’Accordo è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.
All’atto della sottoscrizione, allo straniero vengono assegnati 16 crediti, che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana livello A2, principi fondamentali della Costituzione, vita civile in Italia) o lo svolgimento di attività.
L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di 30 crediti per poter rimanere sul territorio nazionale.
I crediti subiscono decurtazione in caso di commissione di illeciti penali, amministrativi e tributari.
Sono esclusi dall’obbligo di sottoscrizione:
- i minori non accompagnati, affidati o sottoposti a tutela;
- le vittime di tratta o sfruttamento;
Cosa accade in caso di perdita totale dei crediti dell’accordo di integrazione?
La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dal territorio, ad eccezione dei casi di permesso di soggiorno per protezione internazionale, richiesta di protezione internazionale, motivi umanitari, motivi familiari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’UE e straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
Poiché l’argomento è abbastanza lungo, abbiamo deciso di suddividere le informazioni, in due parti. Per accedere all’altro articolo vi invitiamo a cliccare qui: (Prima Parte).
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I am a Syrian citizen. I was detained in Syria, and now my health is very bad