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Dichiarazione di ospitalità per italiani

Cosa cambia dalla dichiarazione di ospitalità per italiani alla dichiarazione di ospitalità per extracomunitari? In questo articolo rispondiamo insieme al seguente quesito.

Dichiarazione di ospitalità per italiani: Normativa

L’articolo art. 12 del D.L. 21.3.1978 n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191 stabilisce che se l’ospite è cittadino italiano o comunitario:

“Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore ad un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, entro 48 (quarantotto) ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato”.

Dichiarazione di ospitalità per italiani, Cosa cambia?

La differenza riguarda sostanzialmente la nazionalità del vostro ospite. Se il vostro ospite è italiano o appartiene ad uno stato dell’unione europea, la dichiarazione di ospitalità da rendere entro 48 ore, va fatta solo qualora tale ospitalità si protragga per più di 30 giorni.

La situazione cambia nel momento in cui il vostro ospite è un cittadino straniero extracomunitario.

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In questi casi la cessione va fatta a prescindere dalla durata della sua permanenza presso il proprio immobile.

Dove si fa la dichiarazione di ospitalità per italiani?

La comunicazione deve avvenire mediante consegna della dichiarazione, presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza, nella cui circoscrizione si trova l’immobile.

Può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite casella di posta elettronica certificata.

Nel documento devono essere indicati i seguenti dati:

Sul documento di Dichiarazione di ospitalità per cittadini comunitari occorre indicare:

  • I dati anagrafici del dichiarante (ossia di colui che fornisce ospitalità/alloggio);
  • Il periodo in cui il cittadino italiano è stato ospite (può essere anche a tempo indeterminato);
  • Se è stato fornito alloggio/ospitalità oppure ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani;
  • I dati anagrafici e gli estremi della carta d’identità del cittadino italiano;
  • L’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata;
  • Luogo, data e firma.

Alla Dichiarazione di ospitalità per cittadini comunitari occorre allegare:

  • Copia di un documento del dichiarante;
  • Copia di un documento del cittadino italiano;
  • Copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell’immobile (atto di proprietà, contratto di locazione).

Sanzioni:

Se non si effettua la dichiarazione di ospitalità per italiani si può incorrere in diverse sanzioni sanzioni previste dalla normativa in materia di cessione di fabbricato.

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Se il cessionario è cittadino italiano o comunitario (riferimento normativo art. 12 DL 59/78) e l’immobile è stato ceduto per un tempo superiore a 30 giorni, la sanzione pecuniaria si aggira dai € 103,00 ai € 1.549,00 con pagamento in misura ridotta entro 60gg di € 206,00 al Comune, per ogni violazione. Autorità competente Sindaco del Comune.

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