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La Conversione patente estera – Per gli stranieri con patente extra-UE, possono usufruire della loro patente circolando in Italia per il tempo massimo di 1 anno. La patente di guida deve però essere accompagnata da un permesso internazionale di guida o una traduzione giurata della patente stessa.
Patente rilasciata da uno stato dell’UE?
La patente rilasciata da uno stato UE (patente comunitaria) è considerata uguale alla patente italiana, perciò puoi utilizzarla senza alcun problema per guidare in Italia.
Leggere attentamente:
In caso di guida con patente estera, senza allegata la traduzione giurata, il codice della strada prevede una sanzione per il trasgressione a partire dai 400 fino ai 1.600 euro.
La conversione di una patente estera è una pratica con cui avviene la sostituzione del documento di guida estero con una patente italiana.
E’ fondamentale fare una distinzione:
- Conversione di una patente Comunitaria,
- Conversione di una patente non Comunitaria.
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La patente comunitaria:
Questa procedura è rivolta ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza comune in Italia.
Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono assimilate alle patenti italiane.
Avendo una patente di guida comunitaria, con la scadenza prevista dalle norme dell’Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) lo straniero può circolare regolarmente fino alla data della scadenza.
Terminato il periodo di validità occorre convertire la patente estera presso un Ufficio della Motorizzazione Civile. Dopo la conversione il documento estero è ritirato e restituito allo Stato che l’aveva emesso.
Quando si può richiedere la conversione?
La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza. In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, potrà ottenere una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia.
Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell’Unione europea, (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese.
Quest’obbligo vale anche per chi è residente in Italia, in quanto deve sottoporsi ad un provvedimento di revisione della patente di guida.
Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.
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Dove richiederla la conversione della patente ?
- Presso l’Ufficio Motorizzazione Civile oppure un’Autoscuola.
- Mentre per trovare l’Ufficio Motorizzazione Civile più vicino a te.
Documenti necessarie per patente non comunitaria :
- Domanda su modello TT2112 disponibile nello sportello dell’Ufficio della Motorizzazione online sul Portale dell’automobilista;
- Attestazione di € 10,20 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione);
- Attestazione di € 32,00 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione);
- Se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie: certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato;
- 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una originale;
- Patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro;
- Documento di riconoscimento in originale e in fotocopia;
- Codice fiscale in originale e in fotocopia.
Pratiche per i cittadini extracomunitari:
I cittadini extracomunitari che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli devono aggiungere i seguenti documenti oltre agli altri previsti dalla procedura, sia al momento della richiesta, sia quando ottengono il provvedimento:
- Permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure in copia originale o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale oppure carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia.
- Se l’interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documento di identità e, a seconda dei casi, fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall’ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia);
- Fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall‘ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto.
Come convertire una patente non comunitaria?
Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida, ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.
I documenti necessari per fare la conversione patente estera sono:
- Domanda su modello TT2112 disponibile allo sportello dell’Ufficio oppure online sul Portale dell’automobilista;
- Attestazione di € 10,20 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione);
- Attestazione di € 32,00 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione);
- Se la patente è in scadenza, se è scaduta di validità, se non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie bisogna munirsi di un certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato;
- 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una originale;
- Patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro;
- Documento di riconoscimento in originale e in fotocopia;
- Codice fiscale in originale e in fotocopia.
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Pratica presentata da una persona delegata:
La domanda per una pratica allo sportello dell’Ufficio motorizzazione civile può essere presentata, oltre che dal diretto interessato, anche da una persona delegata.
La persona delegata (cioè affidare ad altri l’esecuzione di qualcuno) deve avere:
- Delega in carta semplice firmata dal titolare della domanda;
- Un proprio documento di identità originale;
- Copia del documento di identità del titolare della domanda (delegante).
La conversione di patente di guida senza esami:
La conversione senza esami è possibile solo se la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia.
Il titolare della patente, è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l’esame di revisione):
- Conseguita prima di acquisire la residenza in Italia;
- Il titolare della patente di guida è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l’esame di revisione).
La conversione infatti è possibile solo se tra l’Italia e il Paese d’interesse esistono degli accordi reciproci. Questi accordi possono avvenire in qualsiasi momento, dunque è fondamentale rivolgersi all’autoscuola che, dopo avere contattato la Motorizzazione, può dare le informazioni più aggiornate.
Patente di guida scaduta?
Nel caso la patente di guida sia scaduta, è sempre possibile presentare la domanda di conversione, allegando il certificato medico.
Sapendo che potrà essere necessario verificare la titolarità della patente e il fatto che non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, ritirata o revocata).
Se sono passati tre anni dalla scadenza della patente si è generalmente sottoposti ad un provvedimento di revisione.
Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell’Unione Europea rilasciate a seguito di conversione, se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall’art. 136 del Codice della Strada.
Bisogna presentare:
- Un certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato;
- 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una originale;
- Patente straniera in versione originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro;
- Documento di riconoscimento ufficiale e in fotocopia;
- Codice fiscale in originale e in fotocopia.
Rilascio della patente italiana:
Se diversamente la patente estera è stata rilasciata da un Paese che non ha aderito all’accordo di conversione, il cittadino extracomunitario deve obbligatoriamente conseguire la patente italiana alle stesse condizioni dei cittadini italiani.
Dopo aver effettuato l’esame teorico e quello pratico l’Ufficio rilascia la patente di guida italiana e ritira quella estera, che verrà restituita al Consolato di appartenenza.
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