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Buone notizie per chi paga il bollo auto in ritardo

Ottime notizie per chi ha pagato il bollo auto in ritardo!

Infatti il bollo auto è una tassa che bisogno pagare con il solo fatto di possedere un’autovettura a prescindere dal suo utilizzo.

Di conseguenza per chi possiede un’auto in regola, ovvero iscritta al PRA, dovrà annualmente pagare il bollo auto.

Il bollo auto dovrà essere pagato entro la fine del mese successivo alla scadenza, senza avere nessuna sanzione ed interesse di mora.

Ovviamente chi non paga il bollo auto da almeno tre anni, rischia la radiazione della propria auto da parte del PRA.

Alla seconda domanda, rispondiamo che per fortuna arrivano buone notizie per chi paga il bollo auto in ritardo. Vediamo allora quali sono le buone notizie.

Buone notizie per chi paga il bollo auto in ritardo:

Grazie all’introduzione del decreto fiscale emanato dallo scorso 25 dicembre 2019, le sanzioni sono state ridotte dal 30% al 5%. Per i pagamenti che sono stati effettuati in ritardo.

Di conseguenza l’automobilista che si è dimenticato di effettuare il pagamento della tassa entro la la scadenza, non dovrà pagare la multa del 30% della somma da pagare oltre gli interessi.

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Però solamente un 1/7 dalla previa somma oltre gli interessi.

Questo, nel caso in cui il ravvedimento operoso avvenga entro 2 anni dal mancato pagamento.

Tutto ciò, se il  avviene entro due anni dal mancato pagamento.

Nel caso, invece, il ravvedimento avviene oltre i due anni dalla scadenza del pagamento, la cifra sale dal 4,286% al 5% oltre gli interessi

Ecco le sanzioni per il bollo auto in ritardo:

Pertanto, per chi paga in ritardo il bollo auto per l’anno 2020, le sanzioni previste sono quelle riportate qui sotto:

  • 0,1% al giorno se il ravvedimento avviene entro 15 giorni dalla scadenza;
  • +1,5 se il ravvedimento avviene tra il 16esimo e il 30esimo giorno dopo la scadenza;
  • +1,67 se il ravvedimento avviene tra il 31esimo giorno e il 90esimo giorno dopo la scadenza;
  • +3,75% se il ravvedimento avviene tra il 91esimo giorno e 1 anno dopo la scadenza;
  • +4,286% se il ravvedimento avviene tra il primo ed il secondo anno dopo la scadenza;
  • +5% se il ravvedimento avviene dopo i 2 anni dalla scadenza.

Si sarà in caso di ricorrere al ravvedimento operoso solamente se la violazione non è stata ancora contestata né sono iniziate le attività amministrative di accertamento.

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