Assegno di incollocabilità: Di che cosa si tratta?
Sommario
L’Assegno di incollocabilità è un sostegno economico erogato dall’INAIL nei confronti degli invalidi di guerra, invalidi per infortunio del servizio o del lavoro con un’età inferiore a 65 anni.
Vediamo più nel dettaglio di che cosa si tratta!
Assegno di incollocabilità: Requisiti
I destinatari dell’Assegno di incollocabilità devono soddisfare i seguenti requisiti:
- Età non superiore ai 65 anni;
- Grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
- Grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
L’accertamento sanitario è demandato al Collegio medico legale delle Aziende sanitarie locali del Comune di residenza del pensionato.
Il medesimo Collegio definisce, inoltre, la durata della concessione del relativo assegno.
Come fare la richiesta?
Per ottenere questo beneficio bisogna presentare specifica domanda (prima di aver compiuto 65 anni).
Il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza.
La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità.
Il titolare della rendita presenta/inoltra la richiesta alla Sede competente in base al suo domicilio o tramite:
- sportello della Sede competente;
- posta ordinaria;
- Pec (posta elettronica certificata);
- Il lavoratore può farsi assistere da un patronato.
L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente.
Modalità di erogazione dell’assegno di incollocabilità:
In caso di accoglimento dell’istanza, l’assegno verrà pagato mensilmente insieme alla rendita, dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta, fino al raggiungimento dell’età pensionabile.
L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo lordo imponibile ai fini dell’IRPEF.
L’assegno di incollocabilità può essere accreditato:
- Su conto corrente bancario o postale;
- Su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale;
- Su carta prepagata dotata di codice Iban;
- Tramite gli Istituti di credito convenzionati con l’Inps per i titolari di rendita che riscuotono all’estero;
- Per importi non superiori a 1.000,00 euro, con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale.
No. L’assegno viene concesso per un periodo non inferiore ai due anni né superiore a quattro.
Solo dopo aver ottenuto il rinnovo (o ulteriori periodi di concessione) per un totale complessivo di otto anni (anche non consecutivi) nei quali si è goduto dello specifico beneficio, l’assegno può considerarsi definitivamente acquisito.
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