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In che modo potrà essere acquistata la cittadinanza italiana 2020 in base alla normativa attuale, modificata dal “Decreto Sicurezza”? Vediamo insieme le procedure e le novità.
L’acquisto della cittadinanza italiana 2020 per residenza:
La cittadinanza italiana può essere concessa su richiesta anche in caso di residenza dello straniero che sia durata per un determinato periodo.
C’è un aspetto molto importante da sottolineare: nel caso di acquisto della cittadinanza per residenza, chiamata anche naturalizzazione, la legge prevede la “concessione”, che evidenzia che avere tale cittadinanza non è un diritto: l’interessato può ottenerla solo se lo Stato ritiene che questi non può provocare pericoli per la comunità nazionale.
Per questo motivo, la situazione personale dello straniero è valutata con grande attenzione: egli deve risultare idoneo dal punto di vista dei precedenti penali, ma anche dimostrare di avere un reddito che gli garantisca l’autosufficienza economica. Infatti, con l’acquisto della cittadinanza lo straniero diventa titolare di diritti ma anche destinatario di obblighi fra cui quelli di solidarietà economica e di partecipazione alla spesa pubblica, previsti dalla Costituzione italiana [19].
Chi può presentare la domanda?
La domanda va effettuata per via telematica al Prefetto della provincia di residenza del richiedente e può essere richiesta da:
- lo straniero extracomunitario che risiede legalmente in Italia da almeno 10 anni
- lo straniero cui uno dei due genitori o uno dei nonni sono stati cittadini per nascita o sono nati in Italia e, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
- lo straniero che ha prestato servizio , per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano (servizio sia nel territorio italiano che all’estero);
- il cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea che risiede legalmente in Italia da almeno 4 anni;
- lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni dopo l’adozione;
- l’apolide o il rifugiato, che dopo essere stato riconosciuto tale risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni.
Quali vantaggi comporta la cittadinanza?
La cittadinanza dell’Unione europea garantisce una serie di norme e diritti ben definiti, che si riguardano quattro categorie:
- la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell’Unione;
- il diritto di votare e di essere eletto alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza;
- la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro in un paese terzo nel quale lo Stato di cui la persona in causa ha la cittadinanza non è rappresentato;
- il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e ricorsi al mediatore europeo.
Quali documenti occorrono?
Alla presentazione della domanda occorre allegare i seguenti documenti:
- estratto in originale dell’atto di nascita, tradotto e legalizzato, anche in autocertificazione;
- fotocopia documento di riconoscimento (es. carta d’identità del paese d’origine) in corso di validità;
- 1 Marca da bollo da €. 16,00.
- certificato penale del Paese d’origine e/o di altri Paesi ove l’interessato sia stato residente, tradotto e legalizzato;
- attestazione di versamento del contributo di euro 250,00 somma che precedente era di 200 euro, da versare su conto corrente postale n. 809020 intestato al ministero dell’Interno-DLCI (causale:Cittadinanza-contributo art. 9- bis, comma 2- legge n. 91/92).
Lo straniero che abbia fatto ingresso in Italia prima di aver compiuto 14° anni e che sia stato residente per dieci anni senza interruzione nel territorio nazionale, se non può presentare un certificato penale del Paese di origine e degli eventuali altri Paesi di residenza, può allegare una un certificato storico (può essere anche un’autocertificazione) di residenza che indichi tutti i posti in cui a risieduto dalla nascita.
Qual è il reddito minimo richiesto?
Il reddito minimo richiesto dalla legge è diverso in base alla situazione familiare dell’interessato. Il reddito da considerato è quello dell’intero nucleo familiare del richiedente: se in una famiglia lavorano il padre richiedente la cittadinanza e un figlio dovrà essere fatta la somma del reddito di entrambi.
I limiti minimi sono i seguenti:
- €. 8.263,31 per il richiedente che non ha dei familiari a carico;
- €. 11.362,05 se il richiedente ha il coniuge a carico, somma aumentata di €. 516,46 per ogni figlio o altro familiare a carico.
I redditi da considerare sono solo quelli imponibili IRPEF, cioè quelli che possono essere tassati, riguardanti i tre anni precedenti la data di presentazione della domanda.
Se lo stesso richiedente è a carico di qualcuno (ad es. figlio a carico del padre) e quindi non possiede un reddito proprio, la domanda può presentata allegando le dichiarazioni dei redditi del familiare di cui è a carico.
Domanda di cittadinanza per residenza viene negata:
Può capitare che la domanda di cittadinanza possa essere rigettata dal Decreto del Presidente della Repubblica per diverse cause come le seguenti:
- l’esistenza di precedenti penali;
- redditi non sufficiente;
- se il soggetto rappresenta un potenziale pericoli per la sicurezza della Repubblica.
- mancanza del periodo di residenza legale;
- la domanda è semplicemente incompleta (es. mancanza della documentazione e i requisiti richiesti).
La notifica del decreto e il giuramento:
In caso di esito positivo, anche in questo caso il decreto di concessione della cittadinanza viene inviato al Comune di residenza per la notifica e il giuramento.
Decreto Sicurezza: cosa cambia per l’acquisto della cittadinanza italiana?
Un paragrafo a parte merita la recente riforma in materia di acquisto della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione: si tratta del “Decreto Sicurezza”. Le nuove norme sono entrate in vigore il 5 ottobre del 2018. Vediamo quali novità hanno previsto.
Nuovi limiti per il termine della pratica:
Viene elevato da 24 a 48 mesi (4 anni) il termine entro cui deve essere conclusa la pratica di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio o per naturalizzazione.
Questo nuovo termine stabilito vale anche per le domande presentate precedentemente e il cui procedimento non è ancora concluso.
Il termine va calcolato a partire dalla data di presentazione della domanda.
Conoscenza della lingua italiana:
Uno tra i requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza è dimostrare appunto di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
l livello di conoscenza non deve essere inferiore al B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER); un sistema di giudizio basato su sei livelli, riconosciuto come il più completo a livello internazionale per valutare le capacità linguistiche di una persona.Tra i livelli riconosciuti il livello B1 è quello considerato intermedio esattamente come richiesto dalla legge.
L’ottenimento di questo livello certifica che il richiedente è:
- in grado di capire le parti essenziali di dialoghi che riguardano situazioni di tipo personale e familiare, ad esempio, conversazioni di scuola o del tempo libero o essere in grado di chiedere informazioni e quando si è in viaggio;
- capace di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e saper spiegare le proprie opinioni e il motivo per cui si trova nel paese;
- saper scrivere un testo semplice su argomenti di tipo familiare o di interesse personale.
Al momento della presentazione della domanda occorre presentare anche un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal ministero degli Affari Esteri , dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca o da enti certificatori quali l’Università degli Studi Roma Tre, l’Università per Stranieri di Siena, l’Università per Stranieri di Perugia e la Società Dante Alighieri, incaricate di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo.
Gli stranieri che sono titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo non devono presentare nulla poiché in questi due casi la valutazione sulla adeguata conoscenza della lingua italiana è già stata fatta .
Nuovo termine per il rilascio di estratti e certificati di stato civile
Altro cambiamento riguarda, il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti per il riconoscimento della cittadinanza italiana che è ora fissato a 6 mesi dalla data di presentazione della richiesta.
Tra la presentazione della domanda e la risposta dell’amministrazione passi molto tempo a causa anche della lunga procedura e delle domande da trattare, per questo l’interessato può comunicare eventuali miglioramenti della sua situazione economica (es. figlio non più a carico) o altre modifiche relative alla documentazione fornita anche in seguito.
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