Visti d’ingresso in Italia: Tipologie e i requisiti per ottenerli 2020

Visti d’ingresso in Italia: consta di un’apposita “vignetta” o “sticker” applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti per transito o per soggiorno, da valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico.

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Come entrare in modo regolare in Italia:

E’ necessario il passaporto o altro documento di viaggio e il visto di ingresso (per visita e/o turismo, per lavoro, per studio e/o ricerca, per famiglia, etc.), che va richiesto all’ambasciata o ai consolati italiani nel Paese d’origine o di residenza stabile del cittadino straniero extracomunitario.

L’ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata) con motivazione identica a quella del visto.

Per soggiorni inferiori a tre mesi sono considerati validi i visti rilasciati da autorità diplomatiche di altri Stati con i quali l’Italia ha ratificato accordi, o in base a norme comunitarie.

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Classificazione Visti d’ingresso in base alla:

Durata:

Validità territoriale:

Possono essere rilasciati visti uniformi (VSU) che consentono al titolare di circolare nell’intero territorio degli Stati membri, visti d’ingresso con validità territoriale limitata (VTL) che consentono al titolare di circolare soltanto sul territorio di uno o più Stati membri, o visti di transito aeroportuale (VTA) che consentono al titolare di transitare nella zona internazionale di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri o anche visti nazionali (VN) che consente l’ingresso per il soggiorno di lungo periodo nello Stato che ha emesso il visto, ma consente al titolare anche l’utilizzo per l’ingresso e la circolazione nello spazio Schengen, per un periodo massimo di 90 giorni ogni 180.

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L’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto per entrare nel territorio degli Stati membri per soggiorni non superiori a tre mesi (90 giorni) nel corso di un periodo di sei mesi (180 giorni) figura nel novellato Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio.

Nello stesso Regolamento è anche presente l’elenco degli Stati terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto per entrare nel territorio degli Stati membri per soggiorni non superiori a tre mesi (90 giorni) nel corso di un periodo di sei mesi (180 giorni).

Tipologie dei visti d’ingresso che possono essere rilasciati:

Il Decreto interministeriale in materia di visti d’ingresso, n. 850, dell’ 11 maggio 2011 (entrato in vigore il 2 dicembre 2011, e sostituendo integralmente il Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento), nell’Allegato A, elenca e delinea l’ambito applicativo delle motivazioni di visto, rilasciate dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane, presenti in ciascuno Stato estero:

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