In questa breve guida vediamo insieme di capire che cos’è la Trattenuta associativa sulla pensione e in seguito come revocarla.
Molti pensionati non sanno che esiste una trattenuta sindacale sullo stipendio cosi come sulla pensione relative alle quote associative sindacali.
Si tratta di trattenute non obbligatorie ma facoltative e nel momento in cui il futuro lavoratore pensionato, invia la domanda di pensione attraverso i Caf o Patronati, potrebbe però trovarsi di nuovo la trattenuta, ma solo dopo aver confermato la delega alla associazione che magari l’ha aiutata nell’espletamento della pratica di pensione.
La trattenuta non è eterna e il lavoratore (ma anche il pensionato) può presentare disdetta.
Se la presentazione della delega sindacale avviene contestualmente alla domanda di pensione, l’informazione relativa all’applicazione della trattenuta viene esposta nel prospetto di liquidazione della pensione.
In caso di acquisizione di una nuova delega sindacale su una pensione vigente, il pensionato viene informato con una e-mail inviata in automatico alla casella di posta elettronica presente nell’anagrafica associata al suo PIN.
In ogni caso è possibile verificare l’importo della trattenuta anche sul cedolino pensione dell’Inps, o sul modello ObisM.
Ora che abbiamo capito che cos’è la trattenuta associativa sulla pensione, vediamo insieme come revocarla!
Trattenuta associativa sulla pensione: Come revocarla?
Per eliminare per sempre la trattenuta associativa sulla pensione, è necessario recarsi sul sito: www.inps.it.
In seguito bisogna cliccare sul servizio online Inps: Gestione deleghe sindacali su trattamenti pensionistici ed inserire il codice fiscale ed il codice Pin Inps dispositivo, in alternativa lo SPID o la carta di identità elettronica.
Successivamente è necessario cliccare su Revoca Delega sindacale Esistente in alto a sinistra e premere sul pulsante rosso Revoca, per fare la disdetta al sindacato e per non pagare mai più, il contributo mensile al sindacato.
Al termine bisogna cliccare su Conferma l’inserimento, per Convalidare la revoca.
Ricevuta la richiesta di revoca, la trattenuta sindacale sulla pensione viene interrotta con le seguenti decorrenze:
- 1° aprile per le domande di revoca lavorate dal 16 dicembre al 15 marzo dell’anno successivo;
- 1° luglio per le domande di revoca lavorate dal 16 marzo al 15 giugno;
- 1° ottobre per le domande di revoca lavorate dal 16 giugno al 15 settembre;
- 1° gennaio dell’anno successivo per le domande di revoca lavorate dal 16 settembre al 15 dicembre.
I nostri visitatori hanno letto anche:
- Certificato vivenza a carico per la pensione di reversibilità ai figli invalidi
- Pensione anticipata a 61 anni: ecco il via dell’INPS
- Domanda Aumento pensione invalidità: ecco la richiesta di ricostituzione