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Ci saranno quattro nuove rate all’interno del Reddito di emergenza Decreto Sostegno che sono state garantite.
Vediamo insieme di cosa tratta!
Reddito di emergenza Decreto Sostegno: la proroga
In questi giorni si rincorrono le conferme per quanto riguarda l’inserimento del Rem nel Decreto Sostegno.
All’interno della bozza sono presenti determinati riferimenti ai bonus da 1000 euro per lavoratori stagionali, a nuove mensilità di cassa integrazione in deroga e a una Naspi una tantum.
Pagamento Reddito di emergenza Decreto Sostegno?
Ricordiamo che il reddito di emergenza é nato con lo scolo di sostenere le famiglie durante il periodo dell’emergenza sanitaria.
Per cui il pagamento del Rem del mese di gennaio 2021, è destinato a chi ha fatto la domanda del contributo economico entro il 30 novembre 2021.
Ma anche a coloro che hanno ricevuto la quarta mensilità a dicembre.
Per gli altri, ovvero chi ha avuto due pagamenti del mese di novembre e dicembre, non ci sarà nessun versamento per febbraio.
Per poter ottenere il Reddito di emergenza di gennaio 2021 occorre:
- Presentare la domanda di REM entro il 30 novembre;
- Ricevere tra novembre e dicembre, un unico pagamento.
Il pagamento della rata del reddito di emergenza per il mese di gennaio cambia in base al giorno in cui si è fatta la richiesta.
Il versamento dell’Inps inizia dalla seconda metà del mese.
Gli accredito sono iniziati dal 18 gennaio 2021 e dovevano continuare fino al 31 gennaio.
Domande Reddito di emergenza Decreto Sostegno:
Le richieste per il reddito di emergenza bisognerà presentale in maniera telematica e ci potrà fare affiancare dai Caf nel mentre.
Non si ha ancora ben capito se saranno confermati i requisiti previsti dal Decreto Ristori Quater:
- Residenza in Italia del richiedente al momento della domanda;
- Un Isee fino a 15 mila euro;
- Importo del reddito familiare, riferito al mese di settembre 2020, inferiore all’ammontare mensile del beneficio spettante (da €400 a €800);
- Patrimonio mobiliare familiare nell’anno 2019 inferiore a 10 mila euro, accresciuta di 5 mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20 mila euro. Il predetto massimale è incrementato di 5 mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
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