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Proroga REM nel decreto sostegni Bis -Le domande per il Reddito di Emergenza (REM) possono essere inviate fino al 31 luglio 2021, come stabilito dal Decreto Sostegni bis, all’art 36. Vediamo più nel dettaglio quali sono le novità!
Proroga REM giugno, luglio, agosto settembre:
Il reddito di emergenza è un sostegno economico per i nuclei famiglia che si trovano in difficoltà economiche.
Inoltre sono previsti degli aumenti per i nuclei famigliari con i componenti della famiglia con gravi disabilità.
Grazie all’articolo 12 del Decreto Sostegno sono stati confermati i requisiti che sono previsti dal Decreto Rilancio per beneficiare del Rem 2021.
Inoltre se si prende in riferimento il mese di febbraio 2021 per il reddito familiare e si aumenta la soglia dell’Isee.
Quest’ultimo aumenta di un dodicesimo del canone di locazione annuale per coloro che sono in affitto.
Requisiti reddito di emergenza 2021:
- Reddito familiare di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del Rem;
- Residenza in Italia;
- Patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito al 2020.
- La soglia aumenta di 5.000 euro a persona nel nucleo familiare, fino a un massimo di 20.000 euro;
- ISEE non superiore a 15.000 euro.
Per i nuclei famigliari che sono in affitto, la soglia di reddito aumenta di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione.
REM e RDC 2021 sono compatibili?
La risposta a questa domanda è “Dipende” in quanto tutto dipende infatti dall’importo di reddito di cittadinanza percepito e dell’importo spettante con il REM (che ricordiamo può variare, in base alla composizione del nucleo familiare, dai 400 agli 800 euro al mese).
Se il reddito di emergenza spettante è di cifra superiore al reddito percepito dalla famiglia, comprendendo in esso anche in reddito di cittadinanza, si può inoltrare domanda e percepire il reddito di REM ad integrazione del reddito di cittadinanza.
In sostanza, quindi, il nuovo sussidio, non è incompatibile con il reddito di cittadinanza ma diventa una sorta di integrazione al sussidio già esistente.
Compatibilità REM 2021:
Per coloro che potranno accedere al Rem 2021 con i requisiti di cui al comma 1 (requisiti economici), la prestazione non potrà essere compatibile:
- Con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
- Con le pensioni, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
- Con i redditi da lavoro dipendente superiori alla soglia massima di reddito familiare;
- Con il Reddito e la Pensione di cittadinanza.
Invece per coloro che potranno accedere al Rem 2021 con i requisiti di cui al comma 2 (prosecuzione NASpI e DIS-COLL), la prestazione potrà essere compatibile:
- Con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
- Con le pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell’assegno di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile, attive alla data del 23 marzo 2021;
- Con contratti di lavoro subordinato (con esclusione di quello intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 marzo 2021;
- Con il Reddito e la Pensione di cittadinanza.
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