Sommario
Il Permesso per motivi familiare può essere revocato nel momento in cui il cittadino abbia divorziato con il proprio coniuge che precedentemente aveva ottenuto il permesso di soggiorno tramite il ricongiungimento familiare.
Prima di capire perché avviene questo, analizziamo i casi in cui viene concesso il Permesso per motivi familiari.
In quali casi è rilasciato?
Il Permesso per motivi familiari è rilasciato:
- allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, con visto di ingresso al seguito di un proprio familiare già titolare di permesso di soggiorno [3], ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
- agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che in Italia abbiano contratto matrimonio con cittadini italiani o di uno stato membro dell’unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
- al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno stato membro dell’unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia (in tal caso il permesso del familiare è convertito in Permesso per motivi familiari);
- al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia (in tal caso, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale secondo la legge italiana).
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Il divorzio può comportare la revoca del Permesso per motivi familiari?
L’art. 30 comma 1 bis, inserito dalla legge Bossi Fini, prevede che in caso di matrimonio con cittadino/a italiana è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole.
l titolo di soggiorno rilasciato per ragioni familiari, così come tutti i titoli di soggiorno il cui rilascio sia derivato da un rapporto familiare, ha come premessa fondamentale la convivenza.
Questo principio è implicito nella stessa natura del permesso, il cui rilascio e rinnovo dipendono dalla sussistenza e dalla continuità dei vincoli affettivi e parentali propri del nucleo familiare.
Quando queste condizioni terminano, vengono meno anche i presupposti che potremmo definire le basi del permesso, e la ripercussione nei confronti del cittadino extracomunitario può essere il mancato rilascio o la revoca del titolo.
Se viene meno la convivenza, essenziale per la conservazione del Permesso per motivi familiari, viene meno lo stesso presupposto che ne comporta il possesso, legittimando l’Autorità ad effettuarne la revoca.
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In caso di divorzio il coniuge che si è separato può richiedere un altro permesso?
Ma gli stranieri che si trovino in questa condizione non devono preoccuparsi. Il Testo Unico sull’immigrazione, infatti, permette allo straniero che si trovi in fase di separazione di trasformare il proprio Permesso per motivi familiari in un permesso di altro tipo (articolo 30 comma 5 T.U.).
La norma stabilisce che in caso di separazione legale o di annullamento del matrimonio il permesso di soggiorno possa diventare un permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio.
Cordialmente.
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