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Il decreto-legge del 2 marzo 2020 contro la COVID-19 ha chiuso temporaneamente gli Uffici Immigrazione ed è sospesa la consegna dei permessi di soggiorno.
Permesso di soggiorno coronavirus: cosa cambia?
A seguito del Dpcm del 9 marzo 2020, che ha vietato ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il Ministero dell’Interno ha disposto la chiusura temporanea al pubblico degli Uffici Immigrazione di tutta Italia fino al 3 aprile.
Tale provvedimento ha causato, però, la sospensione delle domande di rinnovo del permesso di soggiorno o di primo rilascio, per 30 giorni.
Tutti gli appunti sono stati slittati dopo il 3 aprile, ma sono ancora da definire. Ogni persona riceverà un SMS in cui sarà indicato il giorno e l’ora del nuovo appuntamento.
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Permesso di soggiorno scaduto, cosa fare?
In caso di permesso di soggiorno scaduto o con futura scadenza, purtroppo non è possibile procedere al rinnovo ma si dovrà aspettare l’apertura degli uffici, ovvero il 3 aprile 2020.
Questo vale per i permessi di soggiorno che scadono in una data compresa tra il 30 gennaio e il 15 aprile 2020.
Per ogni informazione relativa alle pratiche in corso o in materia di permesso di soggiorno, è disponibile l’indirizzo immigrazione.fi@poliziadistato.it, al quale si chiede di inviare una sola mail per ogni richiesta allegando la ricevuta dell’istanza e copia del passaporto al fine di facilitare l’immediata risposta.
Si prega di seguire tutte le citate indicazioni evitando di recarsi presso i locali dell’Ufficio Immigrazione, che rimarranno aperti solo per le esigenze degli utenti che hanno necessità di esprimere la volontà di richiedere protezione internazionale.
Titolo di rifugiato scaduto o in scadenza: cosa fare?
In caso di titolo di rifugiato scaduto o in scadenza bisogna aspettare il 31 agosto 2020. Infatti il Governo ha prolungato la validità del titolo di rifugiato fino a tale data. Solo dal 31 agosto sarà possibile procedere con il rinnovo.
Per adesso, quindi, bisogna aspettare.
Richiesta di protezione internazionale:
Il procedimento di richiesta per la protezione internazionale non è sospeso.
Tale procedimento è possibile solo in caso si abbia i requisiti per la protezione internazionale (il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica).
Vi è la possibilità di rivolgersi alla Questura presente sul territorio nazionale, oppure, in caso di rifiuto da parte della Polizia, avviare la procedura in Tribunale con l’aiuto di un avvocato.
Richiesta d’iscrizione all’anagrafe:
La domanda di iscrizione anagrafica non è stata sospesa. Vi è la possibilità di richiedere l’iscrizione all’anagrafe inviando una mail all’ufficio competente oppure, in caso di rifiuto, procedere in Tribunale con l’ausilio dell’avvocato.
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