Naspi 2021 e dimissioni volontarie: Come funziona?
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Naspi 2021 e dimissioni volontarie – Si può accedere al diritto dell’assegno mensile di disoccupazione Naspi in alcuni casi di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche successivamente ad accordi collettivi aziendali.
In questo breve articolo vediamo di capire di più cosa prevede la legge italiana in materia!
Naspi 2021 e dimissioni volontarie: In quali casi?
Secondo la normativa attuale lo stato di disoccupazione deve essere involontario, quindi accaduto fuori dalla propria volontà.
Esistono dei casi specifici in è possibile però richiedere la naspi 2021 anche con le dimissioni volontarie:
- Dimissione per giusta causa;
- Dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità,
- Risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
- Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6, decreto legislativo 22/2015;
- Licenziamento disciplinare.
Dimissioni per giusta causa e Naspi: Esempi pratici
Ecco alcuni esempi dei casi in cui il lavoratore può appellarsi alla “giusta causa” per recedere immediatamente il contratto senza perdere l’assegno di disoccupazione:
- Mancato pagamento della retribuzione per almeno due mensilità;
- Molestie sessuali a lavoro;
- Peggioramento ingiustificato delle mansioni lavorative;
- Mobbing;
- Notevoli variazioni delle condizioni di lavoro;
- Spostamento della sede di lavoro senza ragioni tecniche, organizzative e produttive,
- Non sono stati versati i contributi previdenziali (omesso versamento)
Quando si deve richiedere Naspi 2021 e dimissioni volontarie per giusta causa, bisogna ompila un modulo telematico, selezionando l’opzione “dimissioni per giusta causa” sul sito dell’INPS.
Naspi 2021 e dimissioni volontarie: Maternità e Naspi
La circolare INPS 94/2015, si esprime in materia di dimissioni volontarie durante il periodo di maternità.
Le dimissioni durante la maternità prevedono un iter diverso rispetto a quello della normale risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
La lavoratrice che si dimette nel periodo tutelato dalla maternità, in base all’articolo 55 del dlgs 151/2001, deve far convalidare le dimissioni dalla direzione territoriale del lavoro competente.
Solo dopo la convalida delle Dtl, le dimissioni diventeranno effettive e a quel punto potrà presentare la domanda di NASpI.
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