Ingresso in Italia senza permesso di soggiorno: Quando è possibile?
Sommario
L’ingresso in Italia senza permesso di soggiorno è possibile grazie all’entrata in vigore della legge n°68 del 28 maggio 2007 ed il successivo decreto del Ministro dell’Interno del 26 luglio 2007. In questo articolo vediamo di che cosa si tratta.
Di che cosa si tratta?
Con l’entrata in vigore della legge n°68 del 28 maggio 2007 ed il successivo decreto del Ministro dell’Interno del 26 luglio 2007, i cittadini stranieri che vengono Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori a tre mesi non devono chiedere il permesso di soggiorno, ma presentare la “dichiarazione di presenza“.
Per lo straniero che proviene da paesi che non applicano l’Accordo di “Schengen” questa dichiarazione è resa con l’opposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.
Lo straniero che proviene da paesi che applicano l’Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall’ingresso, al Questore della provincia in cui si trova.
Per chi alloggia in strutture alberghiere è sufficiente la dichiarazione resa all’albergatore e sottoscritta dallo straniero.
La copia di queste dichiarazioni dovrà essere consegnata allo straniero ed essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Lo straniero che non osserva questa procedura, salvo casi di forza maggiore, verrà espulso dal territorio italiano; questo vale anche per lo straniero che si trattiene nel territorio italiano, oltre i tre mesi.
Dichiarazione di presenza:
La Dichiarazione di presenza è resa dai cittadini stranieri che vogliono soggiornare in Italia per motivi di turismo, studio, affari e visite per un periodo non superiore a 3 mesi, ovvero per il minor periodo eventualmente stabilito dal visto di ingresso.
Per chi è obbligatoria?
Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen deve essere resa al momento del controllo di frontiera.
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Tipologie di visto per Ingresso in Italia e i requisiti per ottenere?
Le Tipologie di visto per ingresso in Italia sono tante. In questo articolo vi elencheremo le tipologie e i requisiti per poterli ottenere.
Che cos’è un visto ?
Il visto è l’autorizzazione all’attraversamento delle frontiere ed è rilasciato, allo straniero, dallo Stato di destinazione del viaggio, mediante le rappresentanze diplomatico — consolari, presenti nel Paese di origine o di provenienza dello stesso cittadino straniero.
Classificazione visti in base alla:
Durata:
- di tipo A, nel caso di transito aeroportuale;
- di tipo C, nel caso di soggiorni di breve durata (validi fino, nel massimo, a 90 giorni);
- di tipo D, nel caso di soggiorni di lunga durata (validi oltre i 90 giorni).
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Differenza tra permesso di soggiorno e visto per ingresso in Italia?
Permesso di soggiorno e visto – Oggi molti di noi decidono di affrontare un viaggio, varie sono le ragioni che ci spingono a farlo,
ma oltre alla curiosità e molto entusiasmo è necessario avere con sé un documento che ti permette di farlo: principalmente questo documento si tratta del permesso di soggiorno o del visto.
Ma qual’è la differenza tra permesso di soggiorno e visto ?
Il visto :
Il visto, diversamente dal permesso di soggiorno è rilasciato dall’ambasciata italiana o dalle sedi del consolato italiano nel paese di residenza del cittadino straniero che ne fa richiesta. Serve per entrare nel paese (eccezione nei paesi con accordo Schengen).
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Come convertire il visto per ingresso in Italia in permesso di soggiorno?
Convertire il visto turistico – succede spesso che un cittadino straniero che arriva in Italia con un visto turistico abbia poi la necessità di richiedere un permesso di soggiorno per soggiornare legalmente nel paese.
Questo è un problema che riguarda molti stranieri ma che si può risolvere con la giusta procedura.
Come è possibile convertire il Convertire il visto turistico in permesso?
Innanzitutto bisogna essere in possesso di questi requisiti:
- avere un parente regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- il parente che ospita deve garantire un alloggio per l’accoglienza;
- l’ospitante deve avere un reddito sufficiente all’accoglienza.
La richiesta di conversione va fatta alla propria questura presentando il kit postale disponibile agli uffici postale.
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