Sommario
Il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato al cittadino straniero in possesso, da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, a condizione che dimostri la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo (pari ad € 5824,91 euro per il 2017).
Che cos’è un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ?
È un permesso di soggiorno che ha validità europea e che consente di circolare e lavorare liberamente in ogni stato membro dell’Unione europea.
È a tempo indeterminato, salvo l’aggiornamento quinquennale ed è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.
Quali sono i requisiti per ottenere il permesso UE per i soggiornanti di lungo periodo?
I requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono:
- il soggiorno regolare da almeno 5 anni nel territorio italiano. Le assenze dello straniero dal territorio non interrompono la durata del periodo di cui alla lettera a) e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a 6 mesi consecutivi e non superano complessivamente i 10 mesi nel quinquennio;
- la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.
Per il titolare di protezione internazionale, il calcolo del periodo di soggiorno è effettuato a partire dalla data della domanda.
Il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, fatta eccezione per i minori di 14 anni, le persone affette da gravi limitazioni nella capacità di apprendimento, i titolari di protezione internazionale e coloro che possono dimostrare di aver raggiunto il livello A2 di lingua italiana (tramite corsi universitari, corsi CPIA, per aver frequentato la scuola italiana secondaria di primo o secondo grado oppure per essere iscritti a Università o master).
Chi non può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE ?
Non possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo:
- i titolari di permesso di studio o formazione professionale;
- i titolari di permesso per protezione temporanea e per motivi umanitari;
- i richiedenti la protezione internazionale;
- i titolari di permessi di soggiorno per volontariato, soggiorno per motivi diplomatici o missione speciale;
- i titolari di visti o permessi di soggiorno di breve periodo;
- i cittadini stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
I periodi di soggiorno per i motivi indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 sono tuttavia computati ai fini del calcolo del periodo di cinque anni.
Documentazione presentare per il permesso di soggiorno UE:
La domanda è presentata presso gli Uffici postali abilitati su appositi moduli presentando la seguente documentazione:
- la fotocopia integrale del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità;
- la fotocopia del permesso di soggiorno;
- la fotocopia del codice fiscale;
- il certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
- la certificazione relativa alla disponibilità di un alloggio idoneo se la domanda è presentata anche per i familiari;
- la fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;
- la fotocopia della dichiarazione di ospitalità o di cessione di fabbricato o del contratto registrato di locazione o di compravendita;
- la documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia, in caso di richiesta anche per i familiari;
- quattro fotografie formato tessera.
Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può:
- fare ingresso in Italia in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio dello Stato;
- svolgere ogni attività lavorativa subordinata (senza necessità di stipula del contratto di soggiorno) e autonoma, salvo quelle che la legge riserva al cittadino o vieta allo straniero;
- usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, previdenza sociale, di quelle relative a erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale;
- partecipare alla vita pubblica locale.
Quali sono i diritti connessi al permesso UE per soggiornanti di lungo periodo?
Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno UE di lungo periodo può:
- fare ingresso in Italia in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio dello Stato;
- svolgere ogni attività lavorativa subordinata (senza necessità di stipula del contratto di soggiorno) e autonoma, salvo quelle che la legge riserva al cittadino o vieta allo straniero;
- usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, previdenza sociale, di quelle relative a erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale;
- partecipare alla vita pubblica locale.
Quali sono i casi di revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo?
Il permesso di soggiorno UE di lungo periodo è revocato:
- se è stato acquisito fraudolentemente;
- in caso di espulsione;
- se lo straniero diventa un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
- in caso di assenza dal territorio dell’Unione europea per 12 mesi consecutivi;
- in caso di assenza dal territorio italiano per 6 anni;
- in caso di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo da altro stato membro dell’Unione europea;
- in caso di cessazione o revoca dello status di rifugiato o dello status di titolare della protezione sussidiaria,
- in presenza di determinate condizioni.
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ove non si debba procedere all’espulsione, consente il rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno sussistendone i presupposti.
Cosa fare in caso di diniego del permesso di soggiorno UE di lungo periodo?
Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo in cui ha sede la questura che ha emanato il provvedimento entro 60 giorni dalla data della notifica del provvedimento.