Conversione della patente: Elenco stati per cui è possibile la conversione

Quali sono gli stati per cui è possibile effettuare la conversione della patente in Italia?

In questa breve guida vediamo insieme l’elenco di questi paesi e come avviene la conversione della patente estera in Italia.

Conversione patente: Quando si deve fare?

Gli extracomunitari che hanno ottenuto la residenza in Italia possono guidare con la patente rilasciata nel proprio Paese solo per la durata di 1 anno (a partire dalla data di acquisizione della residenza).

La patente deve però essere accompagnata da un Permesso internazionale di guida o una traduzione giurata della patente stessa.

Dopo un anno:

Elenco stati per cui è possibile la conversione della patente:

L’italia ammette la conversione per i seguenti stati:

Attualmente la conversione della patente è permessa solo ad alcune categorie di cittadini dei seguenti Paesi:

Dove si effettua la conversione?

La domanda di richiesta di conversione della patente di guida deve essere effettuata all’Ufficio Motorizzazione Civile.

Per vedere qual’è la motorizzazione più vicina a te visita il sito: Ufficio Motorizzazione Civile

Documentazione necessaria:

Anzitutto bisogna compilare la domanda su modello TT2112 disponibile:

In più bisogna allegare alla domanda la seguente documentazione:

I medici abilitati sono:

La foto può essere autenticata:

  • Direttamente allo sportello dell’Ufficio, se è l’interessato a presentare la domanda;
  • Presso gli Uffici comunali , utile nel caso si voglia delegare qualcuno alla presentazione della domanda.

L’autenticazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo.

In più gli extra-comunitari:

I cittadini extracomunitari che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli devono aggiungere i seguenti documenti oltre agli altri previsti dalla procedura, sia al momento della richiesta, sia quando ottengono il provvedimento:

  • Permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale;
  • Carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia;
  • Se l’interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documento di identità e, a seconda dei casi:
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall’ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia);
    • fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall’ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto.

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