Come si acquisisce la cittadinanza italiana per matrimonio ?

La cittadinanza italiana per matrimonio – cittadinanza italiana è uno stato del cittadino in base al quale l’ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.

La cittadinanza italiana si può richiedere:

  1. per matrimonio
  2. per residenza

L’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio :

L’acquisto della cittadinanza italiana da parte di uno straniero a seguito di matrimonio con un
cittadino italiano non avviene automaticamente, come prima del 1983 la legge consentiva, ma può
avvenire soltanto previa presentazione di un’apposita domanda da parte del coniuge straniero –
che dunque potrebbe non presentarla mai o presentarla in periodo assai diverso rispetto al
periodo minimo previsto dalla legge.

In ogni caso, l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio da parte del coniuge straniero ha un
trattamento più favorevole rispetto agli altri casi di acquisto della cittadinanza.

In generale la legislazione italiana prevede che, a seguito del matrimonio col cittadino italiano,
lo straniero, residente all’estero o in Italia, ha facoltà di presentare una domanda per
l’ottenimento della cittadinanza italiana dopo che sia trascorso un tempo minimo dalla
celebrazione del matrimonio, purché il matrimonio sia ancora in essere e non abbia a carico
condanne o procedimenti penali o motivi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica.

Più precisamente il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquisire la
cittadinanza italiana qualora, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel
territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio.

I termini sono ridotti della metà, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (quest’ultima innovazione per i residenti all’estero è più favorevole rispetto a ciò che prevedeva la legge prima della riforma introdotta dalla legge n. 94/2009).

Al momento dell’adozione del decreto di conferimento della cittadinanza, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, né la separazione personale dei coniugi (art. 5 legge 5 febbraio 1992 n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza, come modificato dall’art. 1 della legge n. 94/2009).

È richiesto pertanto che lo straniero abbia entrambi i seguenti requisiti:

1) il matrimonio con un cittadino italiano, perdurante fino al momento dell’adozione del
decreto di conferimento della cittadinanza;
2) il decorso di un periodo minimo di tempo dalla data di celebrazione del matrimonio:

ininterrotta nel territorio della Repubblica, durante il matrimonio, in conformità alle norme in
materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e a quelle relative all’iscrizione anagrafica
(art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572,
Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
In particolare, circa la residenza legale, l’art. 1 del regolamento di esecuzione della legge
(D.P.R. n. 572/1993) stabilisce che, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli
adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da
quelle in materia di iscrizione anagrafica.

COME PRESENTARE LA DOMANDA ?

Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana esclusivamente ON LINE, registrandosi sul portale del Ministero dell’Interno al seguente link:

cittadinanza.dlci.interno.it

Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa.

Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell’apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta.

La Prefettura si riserva di convocare lo straniero presso i propri sportelli per la verifica dell’autenticità dei documenti scansionati.

Terminata la procedura, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica che gli servirà poi a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l’istruttoria.

Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:

l’avvenuta accettazione della sua domanda e l’avvio del procedimento;
l’eventuale irregolarità della documentazione allegata;
la data di convocazione presso gli sportelli della Prefettura per il controllo degli originali dei documenti allegati in formato elettronico.
Tali comunicazioni saranno precedute dall’invio all’indirizzo di posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda di un messaggio che invita alla consultazione del portale.

Consultazione online domanda di cittadinanza: Per poter procedere con la consultazione online dello stato della domanda di cittadinanza è necessario effettuare, nell’ordine, le seguenti attività:

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