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Sfratto e gratuito patrocinio – Come ben sappiamo, la crisi economica ha accentuato gli attriti tra locatori ed inquilini a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione.
Questo ha comportato e sta comportando l’aumento degli sfratti per morosità.
In questo articolo, vediamo insieme come comportarsi in caso di sfratto e se la legge dà la possibilità al cittadino di poter usufruire del gratuito patrocino; quindi di un avvocato gratis a spese dello stato.
Cos’è lo sfratto per morosità?
È un procedimento speciale che la legge mette a disposizione del proprietario, che abbia concesso in locazione, ad uso abitativo o ad uso commerciale, un immobile, quando l’inquilino smetta di pagare il canone di locazione e/o le spese accessorie alle scadenze stabilite.
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Cause sfratto per morosità:
Quando l’inquilino non paga il canone di locazione e/o gli oneri accessori (spese condominiali) e, più precisamente, quando l’inquilino non paga:
- Anche una sola rata di canone di locazione, trascorsi 20 giorni dalla scadenza;
- Gli oneri accessori (spese condominiali) alle relative scadenze, per un ammontare pari a due mensilità di canone di locazione.
Sfratto per morosità: Atto di intimazione
L’atto di intimazione è una comunicazione ufficiale con cui si avverte un soggetto che deve ottemperare all’obbligo di pagamento.
L’atto di intimazione contiene la citazione dell’inquilino davanti al Tribunale per l’udienza che si terrà in una data fissata dall’avvocato stesso.
Dalla notificazione dell’atto e il giorno dell’udienza devono intercorrere 20 giorni liberi
A chi rivolgersi in caso di sfratto?
In questi casi bisogna rivolgersi ad un avvocato.
All’udienza indicata nell’atto di intimazione possono verificarsi 4 ipotesi:
Per saperne di più:
Il gratuito patrocinio in Italia è stato introdotto per garantire ai cittadini la copertura delle spese e degli onorari dell’avvocato difensore del soggetto ammesso al beneficio.
In questo articolo vediamo passo per passo di che cosa si tratta, come funziona, i requisiti per poterlo richiedere e infine come fare la domanda e i documenti necessari.
Da leggere: Anticipo TFR: Quando è possibile richiederlo e come fare la richiesta?
Di che cosa si tratta?
Il patrocinio gratuito è un’agevolazione istituita con il D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Il gratuito patrocinio in Italia, può essere richiesto per il processo:
- Penale;
- Civile;
- Amministrativo;
- Contabile;
- Tributario;
- Affari di volontaria giurisdizione;
- Difesa del cittadino.
Per l‘avvocato patrocinio gratuito, è la possibilità mediante la quale, i cittadini possono avvalersi dell’assistenza legale da parte di un avvocato in modo completamente gratuito.
Rimangono a carico di quest’ultimo le spese da pagare alla controparte in caso di soccombenza.
Chi può richiederlo?
I soggetti che posso richiedere il gratuito patrocinio in italia sono:
- I cittadini italiani;
- Gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e gli apolidi;
- Gli enti o le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.
Da leggere: Il gratuito patrocinio in Italia: Requisiti e limiti di reddito per il 2020
Limiti reddito per il gratuito patrocinio in Italia:
I requisiti di reddito necessari poter richiedere il gratuito patrocinio in Italia vengono fissati ogni due anni dal (v. Decreto Min).
Nel biennio 2018-2020 il redditto che viene preso in considerazione è quello Irpef e non quello ai fine di Isee ed è stabilito a 11 493,82 euro.
Per saperne di più:
Sfratto e gratuito patrocinio: è possibile usufruire di un avvocato gratis?
La risposta è si! Anche in questo caso, bisogna tenere in mente i requisiti di reddito.
Se il vostro reddito è al di sotto della soglia fissata dalla legge, in questo caso potete effettuare la richiesta con modulo cartaceo o per via telematica (dipende dall’Ordine di riferimento), direttamente dall’interessato o dal suo difensore.
In particolare questa va presentata alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede il giudice competente a conoscere della causa.
Se si è nella fase del giudizio di Cassazione o del Consiglio di Stato, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato
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