Sommario
All’interno del decreto Sostegno vengono previste tre quote in più di Reddito di emergenza 2400 euro INPS per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.
Inoltre viene anche ampliata la platea dei destinatari.
Ciò varia in base al complessivo, e alla platea di beneficiari che è stata estesa anche ai disoccupati a cui è scaduta la Naspi e che non percepiscono l’indennità Discoll.
E’ di 30 mila euro la soglia di Isee per richiederlo.
La richiesta deve essere presentata sul sito dell’Inps, a partire dal 7 fino al 30 aprile 2021.
Rem, domande a partire dal 7 aprile:
Non è ancora disponibile all’interno del sito dell’Inps la procedura per essere in grado di richiedere le mensilità aggiuntive del Reddito di emergenza.
Quando si è riusciti a volta entrati nella sezione del sito relativa alle domande del Reddito di emergenza, appare nell’articolo 12 del decreto legge 22 marzo 2021.
La domanda potrà essere presentata dal 7 al 30 aprile.
Come fare domanda del Reddito di emergenza 2400 euro INPS?
I nuclei familiari che per la prima volta stanno chiedendo il Reddito di Emergenza 2021 prorogato dovranno presentare la richiesta dal 7 al 30 aprile 2021.
Ciò attraverso il modello predisposto dall’Inps, quando non hanno il bisogno di farlo le famiglie che in passato hanno già ricevuto questo sostegno.
La richiesta potrà essere presentata:
- Online sul sito Inps, attraverso il servizio dedicato, autenticandosi con le proprie credenziali;
- Tramite i servizi offerti dai CAF e dai Patronati.
Al momento di richiedere il Reddito di Emergenza 2021 prorogato bisogna essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini Isee, ordinario o corrente.
Nel caso in cui all’interno della famiglia ci fossero dei minori, si potrà presentare l’Isee minorenni, quando però non è valida l’attestazione Isee riferita al nucleo ristretto.
Come si calcola l’importo del Reddito di emergenza 2400 euro INPS?
Le regole per essere in grado di calcolare la somma al mese dell’indennità non variano con il Dl Sostegni, che rimanda all’articolo 82, comma 5 del Dl Rilancio.
La soglia si ottiene moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.
Questo valore equivale a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:
- 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee.
Requisiti Reddito di emergenza 2400 euro INPS:
Il REM viene riconosciuto a due tipologie di potenziali beneficiari.
Il Reddito di Emergenza spetta alle famiglie che sono in possesso congiuntamente, dei sottostanti requisiti:
- Il richiedente deve essere residente in Italia al momento della domanda (non è prevista durata minima e tale requisito riguarda il solo richiedente e non tutto il nucleo);
- Il reddito familiare, con riferimento al mese di febbraio 2021, deve essere inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
- Patrimonio mobiliare familiare 2020 (verificato al 31 dicembre) inferiore a 10.000 euro ed elevato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di 20.000 eur (soglia e massimale incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE);
- ISEE, attestato daDSU valida, inferiore a 15.000 euro (in caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario).
Compatibilità:
Per coloro che potranno accedere al Rem 2021 con i requisiti di cui al comma 1 (requisiti economici), la prestazione non potrà essere compatibile:
- Con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
- Con le pensioni, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
- Con i redditi da lavoro dipendente superiori alla soglia massima di reddito familiare;
- Con il Reddito e la Pensione di cittadinanza.
Invece per coloro che potranno accedere al Rem 2021 con i requisiti di cui al comma 2 (prosecuzione NASpI e DIS-COLL), la prestazione potrà essere compatibile:
- Con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
- Con le pensioni dirette o indirette, ad eccezione dell’assegno di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile, attive alla data del 23 marzo 2021;
- Con contratti di lavoro subordinato (con esclusione di quello intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 marzo 2021;
- Con il Reddito e la Pensione di cittadinanza.
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