Sommario
La protezione internazionale è rappresentata il sistema di norme volte a garantire, tutelare e proteggere i diritti fondamentali della persona costretta a fuggire dal Paese di cittadinanza o dimora abituale per il fondato timore di subire persecuzioni personali o danni gravi, che si trova in uno degli Stati in cui è in vigore la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. La protezione Internazionale include lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.
Che cos’è la protezione internazionale?
In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art.10 comma 3 della Costituzione: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”
Che cos’è lo status di rifugiato?
Come funziona l’accoglienza del richiedente protezione internazionale?
- i minori non accompagnati;
- i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile;
- i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali rilasciati ai sensi degli articoli 18 (protezione sociale), 18 bis (vittime di violenza domestica), 22, co. 12-quater (sfruttamento lavorativo) d.lgs. 286/98, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati;
- i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo o per motivi umanitari che al 5 ottobre 2018 già si trovavano ospitati in una struttura SPRAR e fino alla conclusione del progetto.
Non potranno più accedere allo SPRAR:
- i richiedenti asilo;
- i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o di permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato in seguito a decisione sulla protezione umanitaria adottata dalla Commissione territoriale prima del 5 ottobre 2018 e consegnata dopo;
- i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale.
I richiedenti asilo potranno quindi essere accolti unicamente nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) o nei centri governativi di prima accoglienza, mentre per coloro ai quali sia già stata riconosciuta una forma di protezione (motivi umanitari, casi speciali ex-umanitari, protezione speciale) non è prevista neanche tale possibilità.