Proroga permessi di soggiorno fino al 30 aprile stabilita dal dell’art. 3 bis co. 3 D.L. 125/2020, modificato dall’art. 5, D.L. 2/2021. Vediamo più nel dettaglio che cosa prevede il nuovo decreto pubblicato in gazzetta ufficiale.
Proroga permessi di soggiorno fino al 30 aprile:
Qui il testo dell’art. 3 bis co. 3 D.L. 125/2020, modificato dall’art. 5, D.L. 2/2021: “I permessi di soggiorno e i titoli di cui all’articolo 103,commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino alla medesima data”
Inoltre, analogamente a quanto disposto con precedente proroga del 3 dicembre 2020, sono prorogati fino al medesimo termine anche:
- I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- Le autorizzazioni al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- I documenti di viaggio di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- La validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- La validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
- La validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infra-societari.
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