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Patto di convivenza e permesso di soggiorno, come richiedere il permesso di soggiorno per convivenza?
In questa beve guida vi illustriamo passo per passo tutte le informazioni necessarie per richiedere il patto di convivenza finalizzato alla richiesta del permesso di soggiorno.
Patto di convivenza e permesso di soggiorno:
Per richiedere il permesso di soggiorno per convivenza è necessario seguire i seguenti passaggi:
- Anzitutto la convivenza deve essere registrata presso il presso i competenti Uffici dell’Anagrafe acquista lo stesso valore dei matrimoni.
- Farsi seguire durante tutta la procedura da un avvocato. Il ruolo dell’avvocato nella redazione di un contratto di convivenza è particolarmente importante per accertare che l’accordo non venga sottoposto a termini illegali, né che sia vincolato al rispetto di particolari condizioni per non cadere nella nullità prevista nei casi e nelle ipotesi di pattuizioni contrarie alla legge.
- Oltre a dimostrare la convivenza, lo straniero comunque deve avere tutti gli altri requisiti necessari per soggiornare legalmente in Italia e raccogliere tutta la documentazione necessaria per effettuare la richiesta in Questura.
Vediamo più nel dettaglio come richiedere il patto di convivenza e permesso di soggiorno.
Patto di convivenza e permesso di soggiorno: Legge Cirinnà
La Legge n. 76/2016, o Legge Cirinnà, oltre a creare l’istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, disciplina anche le convivenze di fatto e introduce il contratto di convivenza.
Questo contratto in particolare permette agli stranieri che si trovino in uno stato di convivenza di fatto o di unione civile di accedere e richiedere il permesso di soggiorno.
Patto di convivenza e permesso di soggiorno: I requisiti necessari per la convivenza:
Per poter essere considerata convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:
- Essere maggiorenni;
- Convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune;
- Avere un legame affettivo stabile;
- Prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale;
- Non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone ( per i cittadini comunitari e stranieri deve essere prodotta certificazione consolare attestante lo stato civile);
- Non essere parenti né affini o adottati tra di loro.
Patto di convivenza e permesso di soggiorno: Diritti riconosciuti al convivente straniero:
Oltre alla richiesta del permesso di soggiorno al convivente straniero vengono riconosciuti vari diritti:
- Gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (comma 38);
- In caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (comma 39);
- Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; la designazione deve essere fatta per iscritto e firmata (commi 40 e 41);
- Alcuni diritti inerenti la casa di abitazione di proprietà (commi 42 e 43);
- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44);
- Inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (comma 45);
- Partecipazione agli utili nell’attività di impresa familiare in assenza di contratti di società o di lavoro subordinato (comma 46);
- Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata (commi 47 e 48);
- In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49);
- Le parti che costituiscono una convivenza di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di convivenza. Il contratto è facoltativo e non impedisce l’esistenza e la dichiarazione della convivenza di fatto all’anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge (commi da 50 a 65).
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