Novità permessi di soggiorno nel decreto immigrazione

Ci sono Novità permessi di soggiorno nel decreto immigrazione pubblicato nella gazzetta ufficiale il 21 dicembre nel 2020. Vediamo più nel dettaglio quali sono le principali novità!

Novità permessi di soggiorno nel decreto immigrazione

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. 173 del 18 dicembre 2020 di conversione del D.L. 21 ottobre 2020 n. 130. Risultano, dunque, definitivamente superate alcune disposizioni dei cd. “Decreti Sicurezza”.

Le principali novità riguardano i seguenti argomenti:

Permesso per motivi umanitari:

La nuova legge, tornando indietro ai principi consolidati prima delle politiche di immigrazione del 2018, pur senza reintrodurre o nominare il vecchio permesso per motivi umanitari, di fatto reintroduce la stessa discrezionalità alla base del permesso umanitario, consentendo di concedere asilo quando ragioni umanitarie lo impongono.

Permessi per protezione speciale:

La nuova normativa modifica e migliora il regime di “protezione speciale” che verrà ora concesso non solo nei casi in cui esista, in caso di rimpatrio, un fondato rischio di tortura o trattamenti inumani ma anche a tutela della vita privata e familiare, dell’integrazione sociale e lavorativa del richiedente e, comunque, nel rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano come previsto dall’art. 5, co. 6 D.Lgs. 286/98, ora ripristinato.

Durata permesso di soggiorno per protezione speciale:

Il permesso di soggiorno per protezione speciale, inoltre, avrà durata di due anni e sarà possibile convertirlo per lavoro.

Permessi convertibili:

Tale elencazione è stata introdotta nell’art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998. Sono “convertibili” in lavoro i seguenti permessi:

Divieto di espulsione degli stranieri in gravi condizioni di salute

La nuova formulazione introdotta dal Decreto legge in esame, sostituisce la definizione di “condizioni di salute di particolare gravità” presente nell’articolo 19 comma 2, con quella più tecnica ma anche più ampia di “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”.

Eliminando il riferimento alla particolare gravità, la norma estende la platea dei destinatari del permesso a tutti coloro che si trovino in gravi condizioni di salute, fisiche e psichiche, non solo derivanti da una imminente patologia, ma anche preesistenti da molto tempo.

Permesso di soggiorno per calamità e “migranti ambientali”

Sono state introdotte delle modifiche anche per quanto riguarda all’art. 20 bis del T.u. immigrazione.

L’obiettivo del governo è quello di aprire al riconoscimento del permesso di soggiorno per tutti i migranti ambientali o climatici, che fuggono da situazioni di fame e siccità procurate ad esempio dalla desertificazione dei loro Paesi di origine.

Le parole “eccezionale e contingente” sono infatti sostituite dalla parola “grave” situazione di calamità, ampliando di fatto a dismisura le possibilità di concessione di questo tipo di permesso, e concedendo ampia discrezionalità alle Questure e ai Giudici chiamati alla individuazione ed alla valutazione della “gravità” delle situazioni.

Il Decreto legge in esame elimina anche il divieto di conversione, ed apre le porte alla possibilità di stabilizzare nel nostro Paese i migranti ambientali che abbiano trovato occupazione lavorativa.

Permesso di soggiorno per ricerca scientifica:

Vengono ampliate anche le possibilità di conversione del permesso di soggiorno per ricerca scientifica, col chiaro intento di favorire l’accoglienza in Italia di coloro che avendo completato percorsi di ricerca scientifica, intendano poi cercare un’attività lavorativa nel nostro Paese.

Dell’art. 27ter comma 9 bis sono stati abrogati i requisiti riguardanti il possesso di sufficienti redditi del richiedente e alla stipula di una polizza sanitaria o alla iscrizione al servizio sanitario nazionale mediante versamento di un contributo annuale calcolato sui redditi percepiti dal richiedente.

Conversione del permesso di soggiorno dei minori affidati divenuti maggiorenni;

Per la conversione dei permessi di soggiorno ai minori affidati, divenuti maggiorenni, non è più consentito il rifiuto della domanda per la sola ragione del mancato rilascio di parere da parte del Comitato per i minori stranieri.

il decorso del tempo nel silenzio dell’amministrazione competente (in questo caso del Comitato per i minori stranieri) equivale a provvedimento di accoglimento della domanda e quindi a parere favorevole.

Permesso di soggiorno per motivi di studio:

Il nuovo comma 1 bis aggiunto all’art. 5 del TUI, disciplina il soggiorno in Italia degli studenti delle filiazioni italiane di universita’ straniere (art. 38 bis TUI).

Gli studenti che hanno fatto ingresso con visto per motivi di studio, rilasciato per l’intera durata del corso di studio possono soggiornare in Italia.

È necessaria inoltre che la dichiarazione di presenza in Italia, sia accompagnata dalla dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio.

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