Lavorare in Italia

Monetizzare le ferie non godute

Quando è possibile Monetizzare le ferie non godute? La costituzione italiana, garantisce ad ogni lavoratore il diritto ad avere delle ferie, al quale lui stesso non può rinunciare.

Nel momento in cui, però il lavoratore non gode delle ferie scatta l’indennità sostitutiva che spetta in busta paga. Vediamo insieme più nel dettaglio di che cosa si tratta.

Perché le ferie sono cosi importanti?

Le ferie hanno, unitamente ai riposi settimanali, il compito di permettere al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche che lo stesso impiega nell’espletamento dell’attività lavorativa.

Per questi motivi il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile del lavoratore (art. 36 della Costituzione).

Le ferie maturate, di regola 26 giorni per ogni anno solare, devono essere godute entro l’anno e, comunque, non oltre 18 mesi dall’anno di maturazione.

Divieto di monetizzazione ferie:

Al fine di garantire il diritto al godimento delle ferie maturate, i Contratti Collettivi e, successivamente, il D. Lgs. 66/2003 hanno sancito il divieto di monetizzazione delle ferie che impedisce, di fatto, che le ferie possano essere sostituite con un corrispettivo in denaro.

Il datore di lavoro inoltre può incorrere in una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro, variabile da un minimo di 130 euro ad un massimo di 780 euro.

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Tale sanzione si applica per ogni lavoratore e per ogni singolo periodo di mancato godimento delle ferie.

Monetizzare le ferie non godute:

Secondo l’art. 10 del d. lgs. n. 66/2003:

“ la monetizzazione delle ferie non godute nell’anno di maturazione può avere luogo solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ma limitatamente alle quattro settimane di ferie, previste direttamente dalla legge come tutela minima ed inderogabile per tutti i lavoratori”.

Vi sono, tuttavia, ulteriori ipotesi, così come chiarito dalla giurisprudenza e dal Ministero del Lavoro, in cui è possibile monetizzare le ferie non godute durante il rapporto di lavoro.

Si tratta dei seguenti casi:

  • ferie maturate nei contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno;
  • ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 66/2003;
  • ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento;
  • ferie previste dalla contrattazione collettiva o individuale in misura superiore al periodo minimo legale di quattro settimane.

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