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Quali documenti si possono presentare come la prova della presenza in Italia dei cittadini stranieri per poter accedere per esempio alla Sanatoria? Ma prima cerchiamo di capire insieme che cosa si intende per Sanatoria!
Cos’è una sanatoria?
Quando si parla di sanatoria si intende un atto amministrativo che può essere dal comune, dal parlamento o dal governo.
Con la sanatoria si cancellano le sanzioni previste dalla legge per un determinato comportamento posto dai cittadini.
Con la sanatoria l’ordinamento rinuncia ad agire legalmente contro i responsabili di azioni illegali o normalizzano situazioni precarie o irregolari.
Dunque, la sanatoria rende automaticamente legale ciò che, al momento della sua realizzazione, era invece da considerarsi illegale.
In altre parole, la sanatoria ha effetto retroattivo, poiché chi l’ottiene, può confidare nella non punizione anche per il passato.
In questo articolo ci concentriamo sulla sanatoria riguardante i lavoratori irregolari ma esistono anche sanatorie fiscali e edilizie.
Sanatoria migranti: La prova della presenza in Italia dei cittadini stranieri:
Vediamo insieme quali sono i principali criteri per poter accedere ad una sanatoria in Italia.
Essere presente sul suolo italiano prima di una determinata data:
Tutte i provvedimenti di emersione/regolarizzazione che si sono succeduti nel corso degli anni hanno sempre indicato una data entro la quale lo straniero parte del procedimento dovesse provare di essere presente in Italia, e di non essersi successivamente allontanato.
La ratio di questa previsione è facilmente intuibile: evitare il cd. “effetto richiamo” che inevitabilmente consegue ad ogni provvedimento di regolarizzazione.
Quindi uno dei primi requisiti è avere tra le mani un documento che attesti la vostra presenza sul suolo italiano.
Nel caso della sanatoria 2020, il governo aveva fissato come data l’8 marzo 2020.
Tra i documenti che si possono usare come prova della presenza in Italia dei cittadini stranieri abbiamo:
- Documenti rilievi fotodattiloscopici;
Essere stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici:
Numerosi sono i casi in cui gli stranieri sono fotosegnalati. A titolo esemplificativo si rammenta:
- All’atto del rilascio o rinnovo di qualsiasi permesso di soggiorno;
- In occasione del soccorso in mare e dei conseguenti sbarchi sulle coste italiane;
- Al momento dell’adozione di provvedimenti di respingimento o di espulsione;
- All’atto della formalizzazione della domanda di protezione internazionale;
- In occasione di fermi o arresti;
- In occasione di controlli delle forze dell’ordine ecc.
Ricordiamo che è onere dello straniero dimostrare di non essersi allontanato dopo la data indicata dal foto segnalamento.
Si ricorda, ancora, che l’attività di foto segnalamento è nella disponibilità delle banche dati in uso alle forze di polizia.
Quindi, anche se lo straniero non avesse conservato copia di un documento da cui si desuma l’avvenuto foto segnalamento, questo sarà accertato dalla questura.
Avere effettuato la dichiarazione di presenza:
In alternativa si può fornire come prova una dichiarazione di presenza sul suolo italiano
Si tratta della disciplina degli ingressi in Italia per soggiorni di breve durata per una delle seguenti motivazioni:
- Missione;
- Gara sportiva;
- Visita;
- Affari;
- Turismo;
- Ricerca scientifica;
- Studio.
Qualora il soggiorno non sia superiore a tre mesi, lo straniero non deve chiedere il permesso di soggiorno che è sostituito dalla dichiarazione di presenza resa obbligatoriamente alla questura entro otto giorni lavorativi dall’ingresso se proviene da altri Paesi dell’area Schengen.
SE, invece, l’ingresso da Paesi terzi avviene direttamente attraverso una frontiera italiana, il timbro datario apposto sul passaporto dalla nostra polizia di frontiera vale come dichiarazione di presenza.
Attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici:
Infine, la presenza in Italia in data anteriore ala data fissata dal governo può essere fornita tramite “attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici”
Sono da considerare organismi pubblici i soggetti, pubblici o privati, che istituzionalmente o per delega svolgono un funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico”
Tra i documenti riconosciuti abbiamo:
- Certificazione medica proveniente da struttura pubblica;
- Certificato di iscrizione scolastica dei figli;
- Tessere nominative dei mezzi pubblici;
- Certificazioni provenienti da forze di polizia;
- Titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani;
- Documentazione proveniente da centri di accoglienza e/ o di ricovero autorizzati anche religiosi;
- Le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia”;
- Ricevute nominative di invio o ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti bancari e/o agenzie di Money transfer;
- I biglietti di vettori aerei e marittimi nominativi utilizzati per l’ingresso nello Stato, anche nel caso in cui il vettore abbia coperto tratte infra Schengen.
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