Sommario
Come vengono divise le quote flussi 2019 ?
Quando fare la domanda flussi 2019
Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, può fare la richiesta di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario in questa data e ora:
- dalle ore 9,00 del 16 aprile 2019 per l’assunzione di lavoratori non stagionali e per le conversioni;
- dalle ore 9,00 del 24 aprile 2019 per l’assunzione di lavoratori stagionali.
L’invio della richiesta dovrà avvenire secondo le modalità indicate nella circolare congiunta, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Interno pubblicheranno nei prossimi giorni.
Quota d’ingresso per lavoro stagionale
Come già detto il decreto prevede 18.000 quote per il lavoro stagionale. I settori in cui è previsto un rapporto di lavoro stagionale sono il settore agricolo e quello turistico-alberghiero.
Ciò dovuto al fatto che devono essere settori in cui si possa applicare uno dei contratti collettivi di lavoro che compaiono nel modello di domanda per lavoro stagionale presente sul sito del Ministero dell’Interno (qui il link ministero degli interni).
Quota di lavoratori stagionali pluriennali
Delle 18.000 quote, 2.000 sono riservate agli ingressi per lavoro stagionale pluriennale.
Il Testo Unico sull’Immigrazione permette di richiedere un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale, al lavoratore abbia già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti.
Quote flussi 2019 per conversioni permesso di soggiorno stagionale
9.850 sono le quote previste dal decreto riservate a chi deve convertire in lavoro il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo.
Questa quota a sua volta suddivisa così:
- 4.750 quote riservate a chi ha un permesso per lavoro stagionale, da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 3.500 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale, da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 700 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- 800 quote riservate a chi ha un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea, da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 100 quote riservate a chi ha un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Quote per lavoro subordinato e lavoro autonomo
In base al nuovo decreto sono ammessi in Italia 3.000 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
La quota complessiva viene divisa così:
- 500 riservate ai lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei paesi d’origine ai sensi dell’ art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (vedi link);
- 100 riservate ai lavoratori stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;
- 2.400 riservate ai lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:
- imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;
- figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;
- cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221,se ci sono i requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
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