Come convertire il permesso di studio in permesso di lavoro?

Come convertire il permesso di studio in permesso di lavoro.  Essenzialmente ci sono 2 tipi di domanda e per entrambi il requisito fondamentale è essere in possesso di un Permesso per motivi di studio in corso di validità.

Prima modalità:

Si può richiedere la conversione tramite la richiesta con il modello Z2. Per poter fare la richiesta è necessario aver conseguito in italia un titolo di studio:

  • Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
  • Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU della laurea oltre ai 120 CFU per la laurea magistrale);
  • Diploma di Specializzazione (minimo 2 anni);
  •  Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
  • Master Universitario di I livello (durata minimo un anno – 60 crediti), cui si accede con la laurea;
  •  Master Universitario di II livello (minimo 60 crediti universitari), cui si accede con il diploma di laurea, ex legge 341/90 o con laurea specialistica o con laurea magistrale;
  • Attestato o diploma di perfezionamento (durata annuale – 60 crediti) cui si accede con il Diploma di laurea ex. L.341/90 o con la laurea specialistica magistrale.
    (Circolari Ministero dell’Interno n. 1280 del 11/03/2009 e n. 5920 del 12/10/2009).

Ciò significa che loro sono esenti dalla sussistenza delle quote flussi.

Seconda modalità:

Si può richiedere la conversione tramite la richiesta la richiesta. In questo caso non è necessario aver conseguito alcun titolo di studio ma è il Ministero dell’interno che ogni anno fissa le quote d’ingresso.
Per Torino e provincia il numero di quote stabilite con il decreto flussi 2010 è limitato a 25.

Cosa deve dimostrare lo straniero?

  1. Disporre di risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in Italia:
  2. Essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per poter lavorare, compresi, ove richiesti, i requisiti per l’iscrizione in albi e registri.
  3. Dimostrare di disporre di un alloggio idoneo.
  4. Disporre di un reddito annuo, minimo di (€ 8.500,00).

Possibili tipologie di professioni e la relativa documentazione da presentare:

Libero professionista:

  • Dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione preposta alla concessione dell’eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali;
  • Dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00).

Imprenditore, Commerciante e artigiano:

Lo straniero deve essere in gradi dimostrare di avere delle risorse finanziarie per poter esercitare la sua attività. ,

Questo documento è rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura della provincia ove si intende svolgere l’attività stessa o dal competente ordine professionale;

Inoltre deve provvedere anche all’ottenimento di una dichiarazione preposta alla concessione dell’eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività; rilasciato dall’amministrazione.

I parametri di cui ai punti precedenti si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale;

In più:

  • Fotocopia di attribuzione della partita IVA;
  •  Dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione;
  • Dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00).

Titolare di contratto per prestazione d’opera, consulenza, contratto a progetto:

  • certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attività lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel registro delle imprese (visura camerale);
  • copia dell’ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle Imprese, o dell’ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale), dalla quale risulti che l’entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso;
  • contratto di lavoro, con il quale si assicuri al lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00);
  • copia della dichiarazione di responsabilità, inviata alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, con la quale si indichi che, in virtù del rapporto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.

Soci, amministratori di società:

  • copia dell’atto costitutivo della società;
  • certificato di iscrizione della società, attivata da almeno tre anni, nel Registro delle Imprese (visura camerale);
  • dichiarazione del rappresentante legale della società cha assicuri, per il socio prestatore d’opera, o per il soggetto che riveste cariche sociali, un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00);
  • copia dell’ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il registro delle Imprese, o dell’ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale), dalla quale risulti che l’entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso;  copia della dichiarazione di responsabilità, inviata alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, con la quale si indichi che, in virtù del rapporto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.

Lettore di scambio o di madre lingua:

  • dichiarazione rilasciata dall’università o dall’istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento delle relative attività;
  • dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro);
  • certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro ove si attesta che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.

Traduttori e interpreti:

  • titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato di rilascio, debitamente vistati da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolati competenti;
  • dimostrazione di un reddito d’importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro);
  • certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro ove si attesta che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato
  • aver conseguito in Italia un titolo di studio universitario (come indicato sopra);
  • essere in possesso di un Permesso per motivi di studio in corso di validità.

Come convertire il permesso di studio in permesso di lavoro?

Documenti :

  1. Permesso di soggiorno per motivo di studio in corso di validità o ricevuta di rinnovo P.S.;
  2. certificato di laurea conseguito in Italia;
  3. dichiarazione del datore di lavoro attestante la volontà di assumere, con indicazioni relative al contratto, livello, mansione, durata del rapporto di lavoro e orario di lavoro settimanale applicati;
  4. fotocopia documento di identità in corso di validità del datore di lavoro;
  5. unico 2009/2010 dell’azienda firmato in originale, corredato da ricevuta di deposito all’agenzia delle entrate;
  6. bilancio 2009 dell’azienda corredato dalla ricevuta di deposito al registro delle imprese;
  7. certificazione del legale rappresentante p.t. e/o di un professionista abilitato attestante la fatturazione dal 1/1/2010 alla data odierna;
  8. visura camerale dell’azienda non antecedente a mesi 6;
  9. comunicazione dei dati IVA inviata telematicamente all’agenzia delle entrate entro febbraio 2010 corredata dalla ricevuta del relativo invio;
  10. recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro;
  11. copia del certificato attestante che l’alloggio rientra nei parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa idoneità alloggiativa o certificato di idoneità igienico sanitaria; qualora tale certificato non sia già stato rilasciato dalle Autorità competenti, dovrà essere presentata la ricevuta attestante la richiesta del certificato stesso (questo certificato deve essere richiesto presso il Comune competente per residenza o presso la A.S.L. di appartenenza) oppure dichiarazione di domicilio presso “casa dello studente” dell’università;
  12. autocertificazione di disponibilità dell’alloggio compilata dal proprietario di casa (vedi allegato);
  13. copia del contratto di locazione/comodato/proprietà, relativo all’alloggio indicato in domanda.

In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato:

Occorre ulteriormente produrre il documento della valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e documentazione obbligatoria comprovante l’inesistenza di licenziamenti collettivi ai sensi della Legge n. 223/91 presso l’unità produttiva interessata all’assunzione.

Inoltre, si accettano le richieste di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato anche nel caso di contratti di apprendistato purché si resti nella stessa materia di laurea e l’orario di lavoro sia superiore alle 20 ore settimanali.

Come inoltrare la domanda?

Il Ministero dell’Interno ha realizzato il servizio di inoltro Telematico delle domande di conversione del permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari.
Il servizio permette la compilazione elettronica e l’invio telematico delle suddette domande allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente in base alla residenza del richiedente.
Per poter accedere al sistema è necessario connettersi al sito Ministero dell’Interno. L’iter procedurale parte con l’invio della lettera di richiesta dei documenti da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la residenza del richiedente.

Dove presentare i documenti?

Il lavoratore per consegnare i documenti dovrà presentarsi presso lo sportello del SUI. Oppure li potrà spedire a mezzo posta al suddetto indirizzo; se entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, non viene prodotta alcuna documentazione si procederà all’archiviazione della pratica.

Come convertire il permesso di studio in permesso di lavoro ?

Esiti:

Una volta acquisiti i documenti, questi vengono vagliati dal Dirigente che emetterà il relativo esito:
  • Se l’ esito è positivo, viene convocato il richiedente per definire la pratica (viene rilasciata la documentazione necessaria per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato).
  • Se l’esito è negativo viene inviata al richiedente una lettera di comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza e la motivazione dello stesso.
Qualora non pervenisse a questo ufficio risposta alle richieste di cui sopra entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, si procederà all’archiviazione della pratica.
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