Sommario
Lo straniero che ha richiesto la cittadinanza italiana per residenza può eventualmente modificarla in domanda per matrimonio dopo aver sposato un cittadino italiano?
In questo articolo vi forniremo tutte le informazioni necessarie.
Cittadinanza italiana per residenza:
La cittadinanza italiana per naturalizzazione può essere richiesta da una persona di origini straniere dopo 10 anni di residenza legale in Italia.
Quanti anni di residenza in Italia servono per richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione?
I casi di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione sono regolati dall’art. 9 L. 91/1992. Sono necessari:
- 10 anni per il cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea;
- 4 anni per i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- 5 anni per i titolare di protezione internazionale e gli apolidi residenti in Italia;
- 5 anni per i maggiorenni adottati da cittadino italiano;
- 3 anni per i cittadini comunitari o non comunitari il cui genitore o nonno sia stato cittadino italiano;
- 3 anni per i cittadini comunitari e non comunitari nati in Italia.
La residenza legale, intesa come iscrizione anagrafica, deve essere ininterrotta e la cittadinanza non puo’ essere conferita a chi abbia poi successivamente trasferito la propria residenza fuori dall’Italia.
Da leggere: Cittadinanza italiana agli stranieri: come si acquisisce?
Qual è la procedura per richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione?
La richiesta di cittadinanza italiana per residenza deve essere presentata tramite la procedura on line del sito del Ministero dell’Interno – Dipartimento delle Libertà Civili e l’Immigrazione.
Per saperne di più:
Cittadinanza per matrimonio:
In ogni caso, l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio da parte del coniuge straniero ha un
trattamento più favorevole rispetto agli altri casi di acquisto della cittadinanza.
In generale la legislazione italiana prevede che, a seguito del matrimonio col cittadino italiano,lo straniero, residente all’estero o in Italia, ha facoltà di presentare una domanda per l’ottenimento della cittadinanza italiana dopo che sia trascorso un tempo minimo dalla celebrazione del matrimonio, purché il matrimonio sia ancora in essere e non abbia a carico condanne o procedimenti penali o motivi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica.
Più precisamente il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquisire la cittadinanza italiana qualora, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio.
Per quanto riguarda le richieste avanzate da cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani, i documenti da presentare sono i seguenti:
Anzitutto:
-
- Modulo di domanda compilato in tutte le sue parti e debitamente sottoscritto, sul quale va applicata una marca da bollo da € 16,00
- Estratto dell’atto di nascita legalizzato completo di traduzione legalizzata.
- Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e completo di traduzione legalizzata
- Copia dell’atto di matrimonio emessa in data recente.
Inoltre:
- Attestato di cittadinanza italiana del coniuge;
- Certificato di stato in vita del coniuge;
- Certificato storico di residenza;
- Stato di famiglia;
- Atto di nascita dei figli nati dal matrimonio;
- Fotocopia di un documento personale in corso di validità;
- Fotocopia del permesso di soggiorno o dell’attestazione di soggiorno per i cittadini comunitari;
- Ricevuta del versamento del contributo di 250 € di cui abbiamo parlato sopra.
In entrambi i casi, sia della domanda che dei documenti deve essere presentata anche una fotocopia.
Attenzione:
Anche per ottenere la cittadinanza per via matrimoniale bisogna, comunque sostenere il test B1.
Per saperne di più:
Come effettuare la modifica?
Lettera di richiesta:
Per procedere con la modifica della domanda, l’interessato deve inviare una lettera di richiesta tramite raccomandata alla Prefettura in cui è stata depositata l’istanza, allegando copia della lettera con il protocollo K10, che gli è stata recapitata a casa, e del certificato di matrimonio.
Matrimonio contratto in Italia:
Se il matrimonio è stato contratto in Italia, basta presentare copia del certificato rilasciato dal Comune dopo le nozze.
Matrimonio contratto all’estero:
Se invece il matrimonio è stato celebrato all’estero.
- il documento dovrà essere legalizzato/apostillato dal Paese estero, tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare italiana nel suddetto Paese,
- nonché trascritto da quest’ultima all’ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (art. 4 del D.P.R. n. 572/93).
- L’altra condizione richiesta per la mofidica è quella che i coniugi risultino effettivamente conviventi, altrimenti viene a mancare il requisito del vincolo coniugale indispensabile per la richiesta di cittadinanza per matrimonio
Se non si esegue questa procedura, il matrimonio non può essere riconosciuto dallo Stato italiano e quindi non è valido nel territorio nazionale. .
Tempistiche:
Il termine per la conclusione del procedimento è sempre di 730 giorni e decorre, in questi casi, dalla data in cui è stata inviata la richiesta di modifica della propria istanza. Ciò si deve al fatto che, presentando tale richiesta, è come se si presentassi una nuova istanza.
Coniuge residente all’estero:
Se il richiedente è tuttora residente in Italia, la richiesta di modifica può essere inoltrata anche subito dopo le nozze, indipendentemente dal fatto che ci siano figli nati o adottati all’interno del matrimonio.
Se invece l’interessato si trasferisce all’estero dopo le nozze, può presentare la richiesta di modifica solo dopo che siano trascorsi 3 anni dalla data del matrimonio, o dopo 1 anno e 6 mesi dal matrimonio se ci sono figli nati o adottati dalla coppia. Non esiste un limite temporale entro il quale si può presentare la richiesta dopo il matrimonio.
Circolare del Ministero dell’Interno n. 6415/2011:
Inoltre, modificando la richiesta di cittadinanza per motivi di matrimonio, si può applicare la circolare del Ministero dell’Interno n. 6415/2011 nella quale si specifica che una volta trascorso il biennio per il trattamento della pratica, il richiedente diventa titolare di un diritto soggettivo pieno all’acquisto della cittadinanza italiana, essendo impossibile rigettare l’istanza oltre i 730 giorni ai sensi dell’art. 8 della Legge n.91/92.
Il richiedente, quindi può far valere questo diritto davanti al giudice ordinario per richiedere la cittadinanza italiana, previa verifica dei requisiti di legge, se il Ministero non ha adottato il decreto di riconoscimento o di rifiuto della cittadinanza entro i termini stabiliti.
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